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Archivio newsIncubatori di società Start Up Innovativa: chiarimenti sulla domanda di iscrizione nella sezione speciale
Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che la normativa esclude una incompatibilità tra startup e incubatore. Se vi è un divieto (espresso ed esplicito) di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle start-up e delle PMI, manca ogni riferimento rispetto alla fattispecie in esame e quindi si deve ritenere pacifico che una startup sia anche incubatore.
Con nota n. 45951 del 18 febbraio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo del programma Copernico per l’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori di una Start Up Innovativa.
In particolare è stato rappresentato che una società «iscritta anche nella sezione delle Start Up Innovative, ha richiesto l’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori». In base alla lettura della norma non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una start up innovativa e la richiesta di iscrizione nella se-zione speciale degli incubatori certificati. Chiede pertanto il conforto interpretativo del Ministero segnalando al contempo che «in fase di simulazione di evasione della pratica il programma "Copernico" segnala l'incompatibilità tra l'iscrizione nella sezione delle start up innovative e l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori».
Il Ministero ritiene che la normativa esclude una incompatibilità tra startup e incubatore. Se vi è un divieto (espresso ed esplicito) di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle start-up e delle PMI, manca ogni riferimento rispetto alla fattispecie in esame e quindi si deve ritenere pacifico che una startup sia anche incubatore.
Le difficoltà tecniche incontrate in sede di simulazione dell’iscrizione, a parere del Ministero, sono riconducibili alla espressa disposizione normativa (art. 25, comma 8) secondo cui «Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione».
In sostanza non esistono due sezioni (una per le start-up ed una per gli incubatori), ma un’unica sezione. Il problema tecnico può essere risolto apponendo una forzatura.
Ministero dello Sviluppo Economico, nota 18/02/2021, n. 45951