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Interessi legali allo 0,01% dal 1° gennaio 2021

Con il Decreto 11 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15/12/2020), il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha stabilito che:

la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.

Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa dallo 0,05% allo 0,01%.

Di seguito, sono riepilogate le misure del tasso di interesse legale, negli ultimi anni:

Example of bad variable names

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

La diminuzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Nel caso quindi di ravvedimento effettuato nel 2021, ma riferito a violazioni commesse nel 2020, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:

- fino al 31/12/2020, lo 0,05%

- dal 1/1/2021, lo 0,01%

Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

• accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);

• acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato nella G.U. n. 322 del 30/12/2020 il D.M. 18 dicembre 2020, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2021 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, che tengono conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,01%.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1° gennaio 2021, in caso di:

• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;

• fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;

• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;

• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;

• aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Si ricorda, infine, che per i crediti riferiti ad operazioni di natura commerciale che hanno per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, gli interessi di mora non sono determinati in base alla misura dell’interesse legale, bensì sulla base del tasso fissato ogni sei mesi dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (elevato a 9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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