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Archivio newsRegistro delle Imprese: la titolarità di richiedere l’iscrizione spetta unicamente alla parte interessata
Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito alla funzione pubblicitaria del Registro delle imprese. In particolare il Ministero evidenzia che una corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale affinché la richiamata funzione pubblicitaria venga esplicitata al massimo livello qualitativo. La titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc, è esclusivamente riservata alla parte interessata.
Con nota n. 46907 del 19 febbraio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito alla funzione pubblicitaria del Registro delle imprese.
Il Ministero evidenzia che una corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale affinché la richiamata funzione pubblicitaria venga esplicitata al massimo livello qualitativo.
Come risulta dalle varie disposizioni alle Camere di commercio spetta il compito di garantire l’attualità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese e, a questo scopo, il legislatore ha anche previsto, fra le competenze dei predetti Enti e del Giudice del registro, l’attuazione di procedure di iscrizione d’ufficio. Tali procedure sono state sottoposte ad un importante intervento di semplificazione che ha affidato il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l’intento di ridurre i tempi di conclusione delle procedure d’ufficio e restringere i tempi necessari per l’aggiornamento del Registro delle imprese.
Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.
Tuttavia, la titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc, è esclusivamente riservata alla parte interessata.
Il Ministero inoltre ritiene necessario assicurare l’attuazione dell’intero corpo normativo che obbliga le imprese a munirsi di un valido ed univoco indirizzo pec e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In particolare evidenzia la rilevanza assoluta della disposizione in base alla quale in mancanza di un indirizzo pec o in caso di indirizzo pec inattivo, lo stesso debba essere assegnato d’ufficio.
Per quanto riguarda, infine, le competenze affidate al MISE in qualità di organo vigilante sull’operato delle Camere di commercio il Ministero precisa che la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese affidata al MISE consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria. Tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore. Resta esclusa la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche. “Men che meno il potere di vigilanza in questione comprende la potestà di emettere atti dispositivi nell’ambito delle competenze di cui le Camere di commercio sono titolari”.
Ministero dello Sviluppo Economico, nota 19/02/2021, n. 46907