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Archivio newsDecontribuzione Sud: via libera allo sgravio per tutto l’anno 2021
L’INPS, con la circolare n. 33 del 2021, fornisce le istruzioni per l’applicazione dello sgravio Decontribuzione Sud in riferimento all’anno 2021. L’Istituto prende atto dell’autorizzazione all’applicazione della misura agevolativa, fornita dall’UE, e indica le modalità con cui il beneficio deve essere esposto nel flusso di denuncia contributiva mensile Uniemens o Uniemens lista PosPA. Nel documento di prassi anche una sintesi normativa della disciplina dell’incentivo, dettata dal decreto Agosto in concomitanza con l’emergenza sanitaria Covid-19, e la specifica delle condizioni di cumulabilità con altri benefici contributivi.
Nella circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, l’INPS esamina l’esonero “Decontribuzione Sud” introdotto dal decreto Agosto (art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) in vigore fino al 31 dicembre 2029, in favore delle Regioni Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L'esonero in trattazione ha ottenuto autorizzazione UE dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma resta subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
L’agevolazione in trattazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
Sono cumulabili, a titolo esemplificativo:
- l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
- l’incentivo all’assunzione di disabili;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
L’INPS chiarisce che, in questo caso, la decontribuzione si applica in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
A) A partire dal mese di febbraio 2021, nella denuncia contributiva Uniemens sarà necessario indicare:
- nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “ACAS”;
- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.
B) Nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, indicando:
- nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
- nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento “MeseRif” il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “17”.
INPS, circolare 22/02/2021, n. 33