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Archivio newsDecontribuzione Sud: come beneficiarne nel 2021
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS con la circolare n. 33 del 2021 ha sbloccato l’utilizzo della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2021. L’esonero contributivo parziale è concesso per la forza lavoro impiegata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione è pari al 30% ed è stata prorogata con un ridimensionamento della platea dei beneficiari. L’utilizzo dello sgravio è possibile in occasione dell’invio flusso Uniemens di competenza febbraio 2021. Il recupero dell’credito relativo al mese di gennaio 2021 può essere effettuato nella denuncia del mese di febbraio 2021 indicando l’importo spettante quale incentivo arretrato.
Si sblocca la decontribuzione Sud 2021: arrivano l’autorizzazione della Commissione europea e la circolare INPS con le istruzioni.
La Commissione europea, infatti, con la decisione (C (2021) 1220 final) del 18 febbraio 2021, ha autorizzato lo Stato italiano a concedere, fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del cd. Temporary Framework, l’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate prevista dall’art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020, prorogata dall’art. 1, co da 161 a 168, della legge n. 178/2020.
A seguito della suddetta decisione della commissione, l’INPS ha diffuso la circolare 22 febbraio 2021, n. 33 con le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Leggendo la comunicazione, emerge che la Commissione europea è stata estremamente rapida nella concessione dell’autorizzazione. L’intervento della commissione, infatti, arriva dopo che l'Italia ha notificato il 13 febbraio 2021 modifiche al regime SA.588021 ("il regime iniziale"), prorogato da SA.596552 ("il regime modificativo"), e dopo le ulteriori informazioni fornite il 16 febbraio 2021.
L’esonero contributivo parziale, in misura pari al 30%, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, e con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, originariamente previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall’articolo 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020, è stato prorogato e rimodulato dall’art. 1, co. 161 e seguenti della legge n. 178/2020.
In particolare, è stata prevista la proroga come segue:
Periodo | Misura |
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 | 30% |
Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 | 20% |
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029 | 10% |
Rispetto alla decontribuzione prevista nel quarto trimestre 2020, la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha ridotto la platea dei beneficiari.
L’art. 1, co. 162, della legge in parola prevede che l’agevolazione non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Come emerge dalla circolare INPS n. 33/2021, per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse altresì le imprese operanti nel settore finanziario.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
La misura agevolativa si configura, secondo la disciplina comunitaria (art. 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) quale aiuto di Stato e pertanto la legge n. 178/2020 ha previsto che sia concessa:
· fino al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
· dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
La commissione europea nella comunicazione ha evidenziato di aver preso atto che notificando la misura prima della sua attuazione, le autorità italiane hanno rispettato i loro obblighi ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE ed inoltre che la modifica apportata rispetto alla precedente riduzione dei beneficiari ammissibili (v. supra) non ha alcun impatto sulle condizioni di compatibilità valutate nella decisione iniziale.
Pertanto, la commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dunque di prorogare le autorizzazioni già concesse.
Di conseguenza, la circolare INPS n. 33/2021 ha fornito le indicazioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, periodo di validità del cd. Temporary Framework.
Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029 sarà invece necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE.
Leggendo le indicazioni dell’istituto contenute nella circolare n. 33/2021 emerge che l’utilizzo dell’esonero sarà possibile solo in occasione dell’invio flusso Uniemens di competenza febbraio 2021 in quanto per il mese di competenza gennaio 2021 tale possibilità sarà preclusa.
Il recupero dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà infatti possibile nella denuncia del mese di febbraio 2021 indicando l’importo spettante quale incentivo arretrato seguendo le indicazioni contenute nella citata circolare INPS.
Estremo