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Milleproroghe: per il cuneo fiscale la detrazione IRPEF non dovuta si restituisce in 10 rate

Taglio del cuneo fiscale. Cambiano le condizioni di pagamento a rate per il lavoratore dipendente in caso di non spettanza o spettanza in misura inferiore del trattamento integrativo IRPEF riconosciuto per il 2021. Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe che sta per essere approvato in prima lettura alla Camera dei deputati. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a trattenere gli importi non spettanti in unica soluzione o a rate, nel caso in cui l’importo sia superiore a 60 euro. La novità riguarda il numero delle rate in cui è possibile suddividere il pagamento, che passa da 8 a 10.

Novità in arrivo per la disciplina del taglio del cuneo fiscale in busta paga. Tra gli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (C. 2845), approvati dalle Commissioni Riunite I (di Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2021, c’è quello che traspone (con qualche importante novità) nel provvedimento all’esame dell’Aula la disciplina del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) relativamente all'ulteriore detrazione spettante ai lavoratori dipendenti, per le prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2021.

Un altro emendamento approvato, e anch’esso in attesa dell’approvazione in prima lettura della Camera, prevede la possibilità, in caso di recupero a conguaglio delle somme erogate in corso d’anno ma di cui si accerti la non spettanza e la spettanza in misura inferiore, di rateizzare l’importo da trattenere nel LUL fino ad un massimo di 10 rate, anziché 8, come previsto dalla disciplina vigente.

Resta confermata l’individuazione dell’ulteriore detrazione nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro”.

Contestualmente il testo del Milleproroghe in corso di approvazione abroga il decreto correttivo (D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020) che si era reso necessario per correggere il tiro della legge di Bilancio 2021 e garantire l’integrale applicazione della misura sull’anno in corso.

Va altresì ricordato che l’applicazione del trattamento integrativo è automatica, in quanto non subordinata alla presentazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore e che il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, il cui importo complessivo non è superiore a 28mila euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, è riconosciuto un trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Il sostituto d’imposta è chiamato ad operare mensilmente un calcolo presuntivo del reddito annuale che sarà prodotto dal dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1701.

Esempio di calcolo

Reddito complessivo: 29.000 euroBonus spettante: € 960 + 240 x (35.000-29.000)/7000) = 1.165 Giorni detrazioni = 365 Importo del credito giornaliero € 1.165/365 = 3,19 3,19 x n. Giorni del mese = importo del credito mensile spettanteLuglio € 3,19*31 = 99Settembre € 3,19*30 = 95,7

Può accadere che, a seguito di variazioni del reddito prodotto dal lavoratore subordinato in corso di anno, i criteri presuntivi sulla base dei quali il datore di lavoro ha determinato il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione spettante subiscano una variazione sostanziale. Ciò può accadere, per esempio in caso di concorrenza di più redditi provenienti da diversi rapporti di lavoro instaurati, o dalla percezione di altre tipologie di redditi.

Qualora, in sede di conguaglio, il trattamento integrativo risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvederà al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.

Inoltre, nel caso in cui risulti non spettante l’ulteriore detrazione fiscale, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, che, se superiore a 60 euro, potrà avvenire anche a rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il decreto Milleproroghe prevede l’aumento da 8 a 10 rate di pari ammontare del recupero della detrazione erogata in eccesso rispetto alla effettiva spettanza.

Esempi

Lavoratore con reddito complessivo pari a 28.500 euro a cui è stato erogato da gennaio a dicembre 2021 il trattamento integrativo. Trattamento integrativo da recuperare: 1.200,00 Ulteriore detrazione spettante: € 960 + 240 x (35.000-28.500)/7000) = 1.182 Differenza fra trattamento integrativo da recuperare e ulteriore detrazione da riconoscere 1.200 – 1.182 = 18 euro Da trattenere nel LUL di dicembre 2021 in unica soluzione

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Lavoratore con reddito complessivo pari a 38.000 euro a cui è stato erogato da gennaio a dicembre 2021 il trattamento integrativo. Trattamento integrativo da recuperare: 1.200,00 Ulteriore detrazione spettante: € 960 x (40.000-38.000)/5.000) = 384 Differenza fra trattamento integrativo da recuperare e ulteriore detrazione da riconoscere 1.200 – 384 = 816 euro Da trattenere in 10 rate di pari importo da 81,60 ciascuna, a partire dal LUL di dicembre 2021

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/23/milleproroghe-cuneo-fiscale-detrazione-irpef-non-dovuta-restituisce-10-rate

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