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Archivio newsCassa integrazione Covid-19: come presentare domanda di ANF
Nel messaggio n. 833 del 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo la procedura di domande dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio. L’Istituto, nel documento di prassi, si sofferma sulle modalità di presentazione della domanda telematica e sulla documentazione da allegare alla stessa.
Con il messaggio n.833 del 25 febbraio 2021, l’INPS fa chiarezza sulle modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Ogni lavoratore interessato, deve inviare tramite l’apposita procedura telematica:
- la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi;
- la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.
La procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”.
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
INPS, messaggio 25/02/2021, n. 833