News
Archivio newsLicenziamento: occorre reintegrare il lavoratore se manca il giustificato motivo
La Corte Costituzionale ha ritenuto che sia irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità. Pertanto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
Con un comunicato stampa la Corte costituzionale informa che ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), in particolare nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
L’Ufficio stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza, ha voluto comunque anticipare che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Nello specifico la Corte ha ritenuto che sia irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.