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Archivio newsLA FINANZIARIA 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 (SO n. 46/L) è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021” in vigore dal 1° gennaio 2021.
Vediamo, in sintesi, le principali novità che si ritiene possano essere di potenziale interesse per i Clienti dello Studio, contenute nei 1.150 commi che compongono l’art. 1.
Sospensione versamento contributi dei professionisti – commi 20, 21, 22
E’ prevista l’istituzione di un fondo per coprire l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, da parte:
• dei lavoratori autonomi iscritti nelle Gestioni previdenziali INPS;
• dei professionisti iscritti agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Cassa dottori commercialisti, Inarcassa, Cassa Forense, ecc.);
con un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50.000 euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020, non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Le modalità per la concessione dell’esonero, sono demandate ad un apposito decreto.
Sono comunque esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Sospensione versamenti Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – commi 36, 37
Per le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24/10/2020 è prevista la sospensione dei termini di versamento che scadono dal 1/1 al 28/2/2021:
• delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, DPR 600/73) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
• dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
• dei versamenti IVA;
• dei versamenti delle imposte sui redditi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo; la prima rata scade il 30/5/2021; le rate riferite ai mesi di dicembre 2021 e 2022, vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.
IVA agevolata sui piatti da asporto – comma 40
L’aliquota IVA da applicare alle cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati, in vista del loro consumo immediato o della loro consegna a domicilio o dell’asporto è ridotta al 10%.
Si risolve in questo modo la questione apertasi a seguito di una risposta del MEF in sede parlamentare e della contrastante interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazioni per interventi edilizi / energetici – commi da 58 a 76
Relativamente alle detrazioni per interventi “edilizi”, la Finanziaria 2021:
conferma le detrazioni ordinarie sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili” (quest’ultimo, peraltro, aumentato a 16.000 euro);
istituisce, a favore delle persone fisiche, il nuovo “bonus idrico” di 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari con apparecchi a scarico ridotto a limitazione del flusso di acqua;
modifica e implementa il c.d. “superbonus” del 110%.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogato al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000. Per gli interventi antisismici (lett. i del comma 1 dell’art. 16-bis) su edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, comprese la demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori – “sisma bonus” – è già previsto il riconoscimento della relativa detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Viene introdotto il nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, in base al quale la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente, con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica è prorogato al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è già previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Confermato anche per il 2021 il “bonus mobili”. La detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.
Confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna.
È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di:
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
su edifici o parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
• la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
• la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
1. Periodo di sostenimento delle spese e rateazione della detrazione
La detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione va ripartita in quattro quote annuali (anziché in cinque). Nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.
2. Interventi agevolabili
La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà; in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.
Inoltre è disposto che:
- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
- tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e in favore di persone di età superiore a 65 anni;
- la detrazione prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- relativamente alle colonnine di ricarica di veicoli elettrici la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: € 2.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; € 1.500 per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine; € 1.200 per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine; considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
3. Tipologia di immobili oggetto di interventi agevolabili
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto di interventi agevolabili vengono introdotte precisazioni riguardo al requisito dell’indipendenza funzionale delle singole unità immobiliari e riguardo agli immobili privi di Attestato di prestazione energetica (APE).
4. Approvazione delibere condominiali
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
- l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;
era già stato previsto (con il decreto Agosto) che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; ora è disposto che con le stesse modalità, può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato.
5. Pubblicità fruizione agevolazione 110%
E’ disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus verde” ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile, sul quale sono effettuati interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus veicoli elettrici – commi da 77 a 79
E’ stato introdotto un contributo pari al 40% a favore dei soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro, per l’acquisto in Italia, entro il 31/12/2021 – anche in leasing – di veicoli nuovi di fabbrica, esclusivamente elettrici, con potenza non superiore a 150 kW di categoria M1, aventi un prezzo inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA.
Le modalità e i termini di erogazione del contributo, sono demandate ad un apposito Decreto.
Estensione rivalutazione beni d’impresa – comma 83
Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa, di cui all’art. 110 del decreto Agosto, sono estese anche all’avviamento e alle altre attività immateriali, risultanti dal bilancio dell’esercizio 2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.
Fondo per le imprese creative – comma 109
E’ stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) il Fondo per le piccole imprese creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con l’obiettivo di sostenere tali imprese attraverso la concessione di contributi, agevolazioni per l’accesso al credito e altre iniziative di sviluppo.
Per “settore creativo” viene definito il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
Con un apposito decreto attuativo, il MISE adotterà le disposizioni relative all’individuazione dei codici Ateco e alle modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni.
Credito d’imposta per i cuochi – comma 117
Ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo, viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 40% del costo, con un massimo di 6.000 euro, per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Il credito è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; può essere ceduto a terzi, comprese le banche.
Con un decreto del MISE saranno stabilite le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione.
Sostegno liquidità imprese / garanzia SACE – comma 206 e comma 216
E’ disposta la proroga fino al 30/6/2021 della concessione da parte di SACE SPA di garanzie a favore delle banche, a fronte di finanziamenti concessi alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, ai sensi del decreto Liquidità (D.L. 23/2020).
A decorrere dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2021, SACE SPA rilascerà le suddette garanzie a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento concesso, con un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
I finanziamenti bancari di cui all’art. 13, primo comma, lettera m) del D.L. 23/2020, ovvero i finanziamenti fino a 25.000 euro concessi alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, possono vedere prolungata la loro durata, fino a 15 anni, su semplice richiesta del beneficiario.
Incentivi operazioni di aggregazione aziendale – commi da 233 a 243
Al fine di incentivare processi di aggregazione aziendale è confermato che in caso di:
• fusione / scissione / conferimento d’azienda;
• deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario, può trasformare in credito d’imposta, una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate alla medesima data;
- eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora recuperata alla medesima data.
Sia le DTA riferite alle perdite fiscali, che le eccedenze ACE, possono essere trasformate in crediti d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
Per poter applicare l’agevolazione, le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte (né aver fatto parte) dello stesso gruppo societario e comunque non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate indirettamente dallo stesso soggetto.
Fondo garanzia PMI – commi da 244 a 247
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino al 30 giugno 2021 dell’accesso al Fondo centrale di garanzia di cui all’art. 13 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità).
Proroga moratoria finanziamenti PMI – commi da 248 a 254
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal Covid-19, l’art. 56 D.L. 18/2020 c.d. decreto Cura Italia, ha consentito la richiesta di sospensione del pagamento di mutui, finanziamenti e canoni di leasing, dapprima fino al 30/9/2020 e poi fino al 31/1/2021.
Ora, la Finanziaria 2021 dispone un’ulteriore proroga della sospensione, fino al 30/6/2021.
Per le imprese già ammesse alla misura di sostegno, la proroga opera automaticamente, senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte del beneficiario entro il prossimo 31 gennaio; quelle invece che non avevano chiesto la precedente sospensione, possono richiederla entro il 31 gennaio.
Rafforzamento PMI – commi 263, 264
Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) aveva previsto, a favore delle società che deliberavano ed eseguivano entro il 31/12/2020 un aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato.
Ora, la Finanziaria 2021, estende il beneficio anche agli aumenti di capitale effettuati entro il 30/6/2021 ed eleva la soglia massima dal 30% al 50% dell’aumento.
Per accedere all’agevolazione, la società non deve rientrare al 31/12/2019 nella categoria di “impresa in difficoltà” in base ai Regolamenti UE, né deve essere sottoposta a procedura concorsuale.
Restano confermati gli altri requisiti previsti dal decreto Rilancio, ovvero l’ammontare dei ricavi superiore a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro e la riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020, non inferiore al 33% dei ricavi negli stessi mesi del 2019.
Riduzione capitale sociale per perdite – comma 266
Si dispone che per le perdite dell’esercizio 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile, in materia di perdita del capitale sociale e di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
E’ inoltre posticipato al quinto esercizio successivo, anziché all’esercizio successivo, quindi al bilancio 2025, il termine entro il quale la perdita deve essere ricondotta a meno di un terzo del capitale sociale.
Fondo sostenibilità pagamento affitti – comma 381
Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, nei Comuni ad alta intensità abitativa, che costituisce l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del canone contrattuale.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo di € 1.200 per singolo locatore.
A tal fine è necessario che la rinegoziazione del contratto sia comunicata all’Agenzia delle Entrate in via telematica. Sarà poi un provvedimento del Direttore dell’Agenzia ad individuare le modalità di attuazione della disposizione.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – comma 386
Per il triennio 2021-2023 è istituita l’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), riconosciuta per sei mensilità, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, esercenti attività di lavoro autonomo. L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
a) non sono titolari di pensione, né assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
c) nell’anno precedente alla presentazione della domanda, hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti;
d) nell’anno precedente alla domanda, hanno dichiarato un reddito non superiore a € 8.145;
e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) sono titolari di partita IVA da almeno quattro anni.
L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di apposita domanda, entro il 31 ottobre di ogni anno ed è pari al 25% dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate; comunque, in misura non superiore a € 800 mensili.
Per finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo; le nuove aliquote sono: il 25,98% per il 2021, il 26,49% per il 2022, il 27,00% per il 2023.
E’ inoltre prevista la partecipazione dei soggetti beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.
Cedolare secca locazioni brevi – comma 595
Dal 2021, la cedolare secca del 21% si può applicare alle locazioni brevi (cioè ai contratti di durata non superiore a 30 giorni), solo in caso di destinazione alla locazione di non più di quattro appartamenti per ogni periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione si presume esercitata in forma imprenditoriale.
La disposizione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
Esenzione IMU settore turistico – comma 599
Non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021, con riferimento agli immobili dove si svolgono attività connesse al settore del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Si tratta, in particolare, dei seguenti immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e stabilimenti termali;
- immobili di categoria D/2 (alberghi) e relativi pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, B&B, residence e campeggi, alla condizione che i soggetti passivi IMU siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, alla condizione che i soggetti passivi IMU siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Bonus pubblicità – comma 608
Anche per il 2021 e il 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese che investono in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale è prevista nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
Utilizzo indebito plafond IVA esportatori abituali – comma 1079
L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifici controlli, finalizzati a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dalla specifica normativa per l’utilizzo del plafond IVA da parte degli esportatori abituali, controlli che possono determinare l’inibizione al rilascio delle dichiarazioni d’intento e l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c) del DPR 633/72.
Lotteria degli scontrini e cashback – comma 1095
La Finanziaria 2017 (Legge 232/2016) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, cioè la possibilità per i contribuenti persone fisiche, che acquistano beni e servizi fuori dall’esercizio d’impresa e di lavoro autonomo, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, di partecipare all’estrazione a sorte di premi, nell’ambito di una lotteria nazionale.
La partecipazione alla lotteria è ammessa solo in caso di pagamenti elettronici.
L’entrata in vigore della disposizione è stata più volte rimandata; ora dovrebbe partire dal 1° febbraio 2021.
La Finanziaria 2020 (Legge 160/2019) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici (c.d. “cashback”); ora è previsto che tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e che non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Semplificazioni fiscali – commi da 1102 a 1107
1. Annotazione fatture emesse dei contribuenti trimestrali
I soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, possono annotare le fatture emesse nel relativo registro, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (anziché entro il giorno 15 del mese successivo), ma sempre con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
Facendo un esempio, la fattura emessa il 30/3/2021 per una prestazione di servizi pagata quello stesso giorno, potrà essere registrata nel più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo alla liquidazione IVA del primo trimestre, da effettuare entro il 17 maggio 2021 (il giorno 16, cade di domenica).
Si ricorda che la facoltà di effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale è consentita ai soli soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
- a 400.000 euro, per gli esercenti arti e professioni e per le imprese che effettuano prestazioni di servizi;
- a 700.000 euro, per le imprese che hanno ad oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
2. Esterometro
E’ previsto che, a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni effettuate / ricevute, verso / da soggetti non stabiliti in Italia (escluse quelle per le quali è emessa bolletta doganale, oppure per le quali è emessa o ricevuta fattura elettronica), dovranno essere trasmessi telematicamente tramite il SDI (sistema di interscambio).
Si tratta di quei dati che, attualmente, sono inviati all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro”.
3. Registri e dichiarazioni IVA precompilati
L’Agenzia delle Entrate si riserva la possibilità di utilizzare i dati acquisiti tramite le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici, l’esterometro, le LIPE, le dichiarazioni degli anni precedenti, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e delle dichiarazioni annuali, da inviare direttamente ai singoli contribuenti o ai loro intermediari.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – commi da 1109 a 1115
Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 è previsto l’obbligo generalizzato per commercianti al minuto e soggetti assimilati, di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente, i dati dei corrispettivi giornalieri, all’Agenzia delle Entrate. Ciò, fa venire meno l’obbligo della certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale (in luogo di detti documenti, si deve emettere il “documento commerciale”), nonché l’obbligo dell’annotazione nel registro dei corrispettivi.
Ora è stabilito che la memorizzazione elettronica e la consegna al cliente del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va eseguita non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, oppure in caso di memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso, con un minimo di 500 euro. Sanzione irrogata anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT. La non tempestiva richiesta dell’intervento tecnico, come pure l’omessa verifica periodica de RT, comporta l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Se l’omessa o tardiva trasmissione dei dati, non ha comunque inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA periodica, la sanzione si riduce a 100 euro per ogni trasmissione.
In caso di rilevata omessa installazione del RT, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
Se, nel corso di un quinquennio, sono contestate quattro violazioni degli obblighi riferiti ai corrispettivi telematici è disposta la sospensione della licenza all’esercizio dell’attività, per un periodo da 3 giorni a 1 mese.
Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 1122 e 1123
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- Terreni, edificabili e agricoli, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data del 1° gennaio 2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.
Entro il 30 giugno 2021 si deve provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva dell’11%.
Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.