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Archivio newsLegge di Bilancio 2021: chi ha diritto alla nona salvaguardia pensionistica
L’INPS, nella circolare n. 39 del 2021, recepisce le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 sulla nona salvaguardia pensionistica, di cui possono beneficiare circa 2.400 lavoratori appartenenti a più categorie di soggetti privi di tutela pensionistica. La domanda di pensione deve essere presentata entro il 2 marzo 2021 e i trattamenti possono essere riconosciuti con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021.
Con la circolare n. 39 del 2 marzo 2021, l’INPS fornisce alcune disposizioni riguardo la nona salvaguardia pensionistica prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Alle categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Si elencano, di seguito, le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 e i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, comma 194,lettera b), della legge n. 147 del 2013) in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, comma 194,lettera c), della legge n. 147 del 2013):
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011(art. 1, comma 194,lettera d), della legge n. 147 del 2013)
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
I lavoratori interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2021 o all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
INPS, circolare 02/03/2021, n.39