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Archivio newsLe regole anti-Covid in vigore fino al 6 aprile: chi apre e chi chiude
Approda in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 2 marzo 2021, che prevede l’applicazione, dal 6 marzo al 6 aprile, delle nuove regole per contrastare il Covid-19. L’Italia è divisa in quattro zone: la zona bianca, con la cessazione di gran parte delle limitazioni per le attività commerciali, e le zone gialle, arancioni e rosse, caratterizzate da misure più restrittive. Non mancano però alcune novità. In zona gialla vengono riaperti i musei e, a decorrere dal 27 marzo, potranno svolgersi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto e cinema. In zona rossa saranno invece chiusi barbieri e parrucchieri. Sempre fino al 27 marzo resta il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 (Supplemento Ordinario n. 17) il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, prevede nuove misure restrittive, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, a seconda del colore assunto dalla Regione legato all’accertamento del grado di rischio assegnato.
Sarà il Ministero della Salute che con ordinanza, adottata dopo aver sentito i presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati epidemiologici e sentito il Comitato Tecnico Scientifico, che individuerà il collocamento delle Regioni ed il loro livello di rischio.
La cadenza dei controlli e l’aggiornamento dell’elenco avrà cadenza almeno settimanale, le ordinanze del Ministero della Salute saranno efficaci per un periodo minimo di quindici giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto.
Il D.P.C.M. stabilisce su tutto il territorio nazionale, come misura restrittiva di base, che fino al 27 marzo è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Il decreto suddivide l’Italia in zone a seconda, e precisamente:
- zona bianca;
- zona gialla;
- zona arancione;
- zona rossa;
ognuna delle quali avrà proprie misure di contenimento del contagio a seconda del grado di rischio assegnato.
In tale zona saranno incluse le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
All'interno di tale zona cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate al Capo III dello stesso decreto, alle quali però continuano ad applicarsi le misure anti contagio previste, nonché i protocolli e le linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Permane il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, consentendo comunque in tale fascia oraria esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Riaprono al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
A decorrere dal 27 marzo 2021, potranno svolgersi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, a condizione che siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
Sono vietate:
- le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
In riferimento alle attività commerciali:
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
- possono sedersi al tavolo del ristorante massimo 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- divieto di consumare, dopo le ore 18:00, di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano;
- consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
In riferimento alle attività delle strutture ricettive, le stesse possono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
Le zone arancioni sono quelle in cui si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”.
Si riportano di seguito le seguenti ulteriori misure restrittive previste.
Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
Spostamenti dal Comune di residenza: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
Bar e ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Rispetto alla zona bianca sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Infine, il decreto stabilisce delle misure ancor più restrittive per le aree in cui si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”.
Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Sospensione attività commerciali al dettaglio e mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, le eccezioni sono riportate nell’allegato 23 al decreto e riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Chiusi quindi anche i centri commerciali, mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all’interno di un centro commerciale.
Sono altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezione delle seguenti:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
Restano chiusi non più solo i centri estetici ma anche i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
D.P.C.M. 02/03/2021 (G.U. 02/03/2021, n. 52)