News
Archivio newsTutela dei consumatori: la direttiva europea sulle azioni rappresentative
Assonime ha pubblicato la circolare dal titolo “La direttiva europea sulle azioni rappresentative a tutela dei consumatori”, con cui analizza la direttiva europea 2020/1828 che ha introdotto regole comuni proprio sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il loro ordinamento entro il 25 dicembre 2022 adattando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni saranno applicate alle azioni rappresentative proposte a partire dal 25 giugno 2023, anche se relative a violazioni verificatesi precedentemente.
Con la pubblicazione della circolare n. 4/2021 del 3 marzo 2021 dal titolo “La direttiva europea sulle azioni rappresentative a tutela dei consumatori”, Assonime analizza la direttiva europea 2020/1828 che ha introdotto regole comuni proprio sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
La direttiva copre:
- le azioni inibitorie, volte a impedire la realizzazione o la prosecuzione delle condotte illecite d’impresa pregiudizievoli per i consumatori;
- le azioni rappresentative di natura risarcitoria che mirano a conseguire il ristoro dei danni sofferti dai consumatori a causa di tali condotte.
In particolare l’azione rappresentativa prevista dalla direttiva deve essere messa a disposizione per la violazione di una serie di normative europee che spaziano dalle norme orizzontali a tutela dei consumatori a norme di carattere settoriale. Secondo il modello europeo, l’avvio dell’azione è affidato a enti designati allo scopo dagli Stati membri nel rispetto di una serie di requisiti. Sono esclusi i danni punitivi.
L’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) impegna l’Unione ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori attraverso misure volte a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
L’obiettivo di attuare un livello elevato di protezione dei consumatori si intreccia con quello di realizzare il mercato interno e promuoverne il buon funzionamento. Per un verso, infatti, regole comuni che istituiscono un solido regime di tutela dei consumatori possono aumentare la fiducia di questi ultimi nel mercato interno, rendendoli più disponibili agli acquisti transfrontalieri. Per altro verso, tali regole, se efficacemente applicate, riducono il rischio di distorsioni nel gioco della concorrenza tra le imprese.
L’intervento dell’Unione in materia di azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori mira essenzialmente ad assicurare questa connessione virtuosa tra tutela del consumatore e mercato interno.
La circolare precisa che la strada seguita dal legislatore europeo non consiste nell’imporre un unico sistema armonizzato di azione collettiva che vada a sostituire quelli eventualmente preesistenti nei singoli Stati membri. La direttiva infatti non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale, ma richiede di rendere disponibile “almeno un meccanismo procedurale” di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva stessa. Le disposizioni della direttiva riguardano in effetti, solo alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative rinviando gli aspetti non disciplinati, all’autonomia degli Stati membri.
La circolare ricorda che gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il loro ordinamento entro il 25 dicembre 2022 adattando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2020/1828. Le disposizioni saranno applicate alle azioni rappresentative proposte a partire dal 25 giugno 2023, anche se relative a violazioni verificatesi precedentemente. In Italia, il recepimento della direttiva richiederà alcuni aggiustamenti della normativa sull’azione di classe contenuta nel codice di procedura civile e ad oggi non ancora operativa.