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Responsabilità 231: l’aggiornamento del modello con il reato di contrabbando coinvolge anche le accise

Le imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero e vogliono tutelarsi contro il rischio di incorrere nelle fattispecie previste dal reato di contrabbando doganale devono aggiornare il proprio modello organizzativo 231, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, prendendo in considerazione anche le condotte che possono comportare la sottrazione delle merci all’accertamento delle accise. Si tratta di un fenomeno di “contrabbando interno” rilevabile soprattutto nelle transazioni tra Stati membri, tra i quali non esiste un canale di controllo formale come per le importazioni. Inoltre, il rischio di sottrarre prodotto all’accertamento non discende esclusivamente dalla movimentazione dei soli prodotti soggetti ad accisa, potendosi integrare la fattispecie penalmente rilevante anche nei casi in cui tali prodotti siano strutturalmente nascosti in macchinari che li contengano.

Le imprese italiane che operano con l’estero con intensa attività doganale devono prendere in considerazione l’aggiornamento del proprio modello organizzativo 231 per mitigare ogni potenziale rischio di incorrere nelle fattispecie previste dal reato di contrabbando, di recente aggiunto alla lista dei reati di riferimento.

Introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle imprese nel nostro ordinamento giuridico nel giugno del 2001, il Legislatore nazionale ha di volta in volta ampliato la gamma dei reati presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il processo di continua raffinazione delle condotte delittuose per le quali adottare protocolli di presidio si è - tra gli altri ambiti - rivolto più recentemente alla tutela nei riguardi dei fenomeni fraudolenti rappresentati dai reati tributari.

In tale direzione ed a completamento di un panorama che non aveva tenuto conto delle criticità rappresentate dalle attività di import/export che qualificano la più ampia platea di aziende nazionali, con il D.Lgs. n. 75/2020 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 1371/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF).

Il decreto in commento da un lato ha innovato il già richiamato art. 25-quinquiesdecies introducendo il comma 1-bis prevedendo che “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote” e dall’altro ha riconosciuto rilevanza anche alla materia doganale ed agli eventuali reati connessi all’omesso o insufficiente pagamento dei diritti doganali.

Proprio per tale ragione è stato introdotto il successivo art. 25-sexiesdecies a tenore del quale “in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento copie. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettera c), d) ed e)”.

Ebbene, il delitto di contrabbando, delineato nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 (di seguito, per brevità, “TULD” - Testo Unico Leggi Doganali) dall’art. 282 all’art. 301, punisce - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui definizione occorre fare riferimento all’art. 34 del TULD.

La disposizione in commento prevede al primo comma che “Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali” e stabilisce, al secondo comma, che “Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”.

Dal tenore letterale dell’art. 34 del TULD sembra, dunque, evincersi che le accise - in quanto imposte di consumo - debbano rientrare nella più ampia categoria di “diritti di confine” come chiarito anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 233 del 7 dicembre 2018, ha precisato che i diritti di confine “così come descritti dall’art. 34 del TULD ricomprendono oltre ai dazi (risorsa propria dell’Unione) anche le accise sui consumi”.

Tale considerazione conduce a rilevare la sussistenza del delitto di contrabbando, nelle diverse forme disciplinate dal TULD, in tutti i casi in cui la condotta dolosa del trasgressore abbia comportato la sottrazione delle merci all’accertamento delle accise.

In tale contesto generale, caratterizzato da una sempre maggiore attenzione al tema della responsabilità amministrativa delle società che ha determinato l’introduzione di nuovi reati presupposto nel novero del D.Lgs. n. 231/2001, sembrano dunque essere sfuggiti, al Legislatore nazionale, i reati in materia di accise espressamente previsti e disciplinati al D.Lgs. n. 504 del 1995 (di seguito, per brevità, il “TUA” - Testo Unico Accise).

Peraltro, la scelta operata dal Legislatore appare non conforme all’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24847 de 15 giugno 2016 secondo cui “la nozione di contrabbando, quindi, attiene sia a forme di evasione (di violazione delle leggi finanziarie impositivi di dazi sulle merci estere) che accedono al contrabbando doganale estero sia a forme di evasione di atri tributi previsti da legge finanziarie non doganali, come le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, le imposte comunali di consumo, che si sostanziano in condotte fraudolente relativi ai dazi interni di consumo nonché ai monopoli di stato, il cd. contrabbando interno”.

Da un primo esame delle novità normative, la mancata inclusione dei reati in materia di accise, anche laddove dettata da una precisa strategia legislativa, di fatto genera quale inevitabile conseguenza l’impossibilità per le società, che intendano tutelarsi con l’adozione del Modello 231, nella prospettiva di dotarsi di un sistema organizzativo e di procedure dirette ad evitare la commissione di tali reati.

Del resto, se il rischio potenziale di incorrere nel contrabbando doganale si profila - per definizione tradizionale - per tutte le aziende che intrattengono relazioni commerciali con soggetti residenti in Paesi terzi, il contrabbando riferito ai prodotti governati dalla disciplina del TUA può manifestarsi anche nelle transazioni intraunionali che - ai fini dell’accertamento dell’accisa - rappresentano sempre operazioni sensibili.

In altre parole, per il fatto che l’esigibilità di accisa sorge al passaggio di qualunque frontiera unionale, riconducendosi la nascita dell’obbligazione tributaria allo Stato membro ove si verifichi l’effettiva immissione in consumo, ogni singolo trasferimento di prodotto che risponda alle regole armonizzate (e non armonizzate, come avviene per gli oli lubrificanti) rappresenta un potenziale rischio.

Si tratta di un fenomeno di “contrabbando interno” rilevabile anche (soprattutto) nelle transazioni tra Stati membri, tra i quali non esiste un canale di controllo formale come per le importazioni. Peraltro, il rischio di sottrarre prodotto all’accertamento non discende esclusivamente dalla movimentazione dei soli prodotti accisabili movimentati tal quali, potendosi integrare la fattispecie penalmente rilevante anche nei casi in cui tali prodotti siano strutturalmente nascosti in macchinari o componenti che li contengano per esigenze tecniche costruttive, restando così celati alla rilevazione degli operatori.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/04/responsabilita-231-aggiornamento-modello-reato-contrabbando-coinvolge-accise

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