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Archivio newsBonus nido 2021: domande al via. Attenzione all'ISEE
Anche nel 2021 si potrà chiedere all'INPS il bonus nido per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il bonus è di importo annuo massimo variabile tra 3.000 euro, 2.500 euro e 1.500 euro, in base al valore dell'ISEE minorenni. L'INPS ha rilasciato la procedura online per l'invio e per la consultazione delle domande con il messaggio n. 802 del 2021.
Con la messa a disposizione da parte dell'INPS (messaggio n. 802 del 24 febbraio 2021 e notizia di pari data) della procedura online per l'invio e per la consultazione delle domande, diviene operativa la possibilità di fruire del bonus asilo nido 2021.
Il bonus asilo nido è stato riconfermato dalla legge di Bilancio 2021 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e potrà essere erogato nel limite di spesa pari a euro 530 milioni di euro.
Si fa presente che l'INPS terrà conto dell'ordine di presentazione telematica della domanda.
Il bonus nido consta di due agevolazioni (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) che si sostanziano in un contributo:
• per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
• per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati è erogato normalmente in 11 mensilità.
Sono confermati gli importi applicati nel 2020. La prestazione viene pertanto erogata in base al valore dell'ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
• ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
• ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà quello più basso, pari a 1.500 euro.
Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile (circolare INPS n. 27 del 2020)
ISEE minorenni | Budget annuo | Importo massimo mensile erogabile |
Fino a 25.000 euro | 3.000 euro | 272,72 euro (1) |
Da 25.001 euro fino a 40.000 euro | 2.500 euro | 227,27 euro (2) |
Da 40.001 euro | 1.500 euro | 136,37 euro (3) |
(1) l’undicesima mensilità è arrotondata a 272,70 euro nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro)
(2) l’undicesima mensilità è arrotondata a 227,20 euro nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro)
(3) l’undicesima mensilità è arrotondata a 136,30 euro nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro)
Il contributo mensile erogato dall’INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Si ricorda che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.Restano pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all'infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc. baby parking) per i quali i regolamenti degli enti locali, prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente.
Per l'importo annuo massimo concedibile nel 2021 si rinvia a quanto illustrato con riferimento al contributo per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
Il genitore che presenta un ISEE irregolare per via di omissioni e/o difformità può regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, in una delle seguenti modalità:
• con idonea documentazione;
• presentando una nuova DSU che contenga le informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
• rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). Tale opzione consente il conguaglio degli importi a partire dalla data di presentazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.
Fino quando le omissioni e/o difformità non verranno sanate il bonus nido verrà erogato nella misura minima.
La domanda di bonus va presentata esclusivamente in via telematica attraverso:
• il portale web, con codice PIN rilasciato dall’Istituto (se si è già in possesso dello stesso) oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus nido e forme di supporto presso la propria…”.
• patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.
Il genitore che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Al momento della domanda è obbligatorio allegare:
· per i genitori richiedenti il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione, "l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta" che il minore è impossibilitato a frequentare gli asili nido in quanto affetto da gravi patologie croniche;
· per i genitori richiedenti il contributo asilo nido, la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione ovvero l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Se è presentata domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido, dovrà essere caricata tramite apposita sezione "Allegati Domande", entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 1° aprile 2022, la documentazione di spesa relativa ai mesi successivi al primo.
L'Istituto si riserva di verificare l'effettiva sussistenza degli ulteriori requisiti autocertificati in domanda.
Per i genitori che hanno presentato domanda di bonus nido nel 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente purchè sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020.
Il genitore sarà tenuto a inoltrare la richiesta, confermando o modificando i dati precaricati in procedura e specificando, per il contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2021.
L'INPS eroga il bonus asilo nido tramite bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su c/c bancario; accredito su c/c postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN in base alle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda.
Per tutti i pagamenti diversi da bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice Iban.
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.