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Codice di corporate governance: il ruolo dell’organo amministrativo tra sostenibilità e gestione dei rischi

Sono molte le novità della nuova edizione del Codice di corporate governance, semplificato rispetto alla precedente versione, che oltre a rivolgere una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’engagement, risulta dotato di maggiore flessibilità per consentirne un’applicazione graduata in ragione della dimensione dell’impresa. Centrale è inoltre la definizione e il rafforzamento del ruolo dell’organo di amministrazione, al quale viene attribuito il compito di scegliere il modello di governance, definire le linee guida per il controllo interno e la gestione dei rischi, nonché l’adozione di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti. Per le società, l’adesione al Codice è volontaria e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Codice di corporate governance, rivolto a tutte le società con azioni quotate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana SpA, risulta suddiviso in 6 articoli ripartiti in 20 principi che identificano gli obiettivi di una buona governance, e in 37 raccomandazioni che rappresentano i comportamenti ritenuti dal Codice adeguati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei principi.

L’adesione al Codice è volontaria e basata sul criterio “comply or explain”, e segue il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. E’ opportuno ricordare come l’art. 123 bis, comma 2, lett. a) del T.U.F. obblighi gli emittenti ad indicare nella relazione sulla gestione l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario, motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni; le conseguenti comunicazioni circa il rispetto o meno del Codice, assumono pertanto la valenza di vera e propria comunicazione sociale.

Significative sono le definizioni di società grande, con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro l’ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei 3 anni solari precedenti, e di società a proprietà concentrata in cui uno o più soci che partecipano a un patto parasociale di voto dispongono, anche mediante società controllate - fiduciarie o interposta persona, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; le società che perdono tale status non possono più avvalersi delle misure di proporzionalità previste per tale categoria a partire dal secondo esercizio successivo al verificarsi della relativa condizione dimensionale.

L’art. 1 si occupa di definire il ruolo dell’organo amministrativo attribuendogli il compito di guidare la società perseguendone il successo sostenibile inteso come capacità dell’entità di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi di tutti gli stakeholder rilevanti per la società.

Tra le principali novità introdotte va segnalata:

- (i) la responsabilizzazione dell’organo amministrativo nella scelta del modello di governance mediante la possibilità di formulare motivate proposte all’assemblea in merito alla scelta del modello da adottare;

- (ii) la possibilità attribuita all’organo amministrativo di nominare un comitato che, nell’ambito della predisposizione e approvazione del piano industriale della società e del gruppo, lo supporti riguardo i temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;

- (iii) l’adozione da parte dell’organo amministrativo, su proposta del Presidente d’intesa con il CFO, di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori attivi.

L’art. 2 si occupa della composizione dell’organo amministrativo, introducendo una nuova definizione di amministratori esecutivi che sostituisce quella di “esponenti di rilievo”. L’articolo in questione si sofferma sull’importanza della diversità non solo in termini di membri esecutivi e non, ma anche di genere nella composizione, il tutto nel rispetto del principio dell’adeguata competenza e professionalità.

Particolare enfasi è dedicata al concetto di indipendenza degli amministratori, qualificando non indipendente chi sia stato amministratore dell’emittente per almeno 9 esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici. In riferimento al presidente dell’organo amministrativo, mentre nella precedente versione del Codice veniva considerato esponente di rilievo e in quanto tale ritenuto non indipendente, nell’attuale stesura viene evidenziato come la semplice circostanza di presiedere l’organo collegiale non rappresenti di per sé un elemento inficiante l’indipendenza.

Viene considerato amministratore esecutivo il presidente di una società, o di una società controllata con rilevanza strategica, in possesso di deleghe nella gestione o elaborazione di strategie aziendali. Tale principio viene applicato agli altri amministratori nonché ai medesimi facenti parte del comitato esecutivo della società. Viene richiesto all’organo amministrativo di predefinire, almeno all’inizio del mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva.

Viene aumentata nelle grandi società a proprietà concentrata la quota minima di amministratori indipendenti che deve essere pari ad almeno 1/3 dell’organo amministrativo, mentre nelle altre società grandi almeno la metà dell’organo amministrativo deve essere composto da indipendenti. Le società grandi applicano tali raccomandazioni a partire dal primo rinnovo dell’organo amministrativo successivo al 31 dicembre 2020. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono periodicamente e comunque almeno una volta l’anno.

L’art. 3 rafforza il ruolo dell’organo amministrativo nella definizione delle regole del suo funzionamento e nel regolare i flussi informativi preconsiliari anche in riferimento ai suoi comitati. A tale riguardo il nuovo Codice appare abbandonare la precedente rigidità laddove lascia ampi margini di autonomia agli emittenti in ordine alla possibilità di non istituire alcun comitato e soprattutto all’eventuale presenza, in termini di composizione, di amministratori indipendenti.

Viene valorizzato il ruolo del presidente dell’organo amministrativo quale raccordo tra gli amministratori esecutivi e non esecutivi, cui spetta l’efficace funzionamento dei lavori consiliari; tra l’altro il presidente cura che tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possano partecipare a programmi di induction finalizzati a comprendere esigenze e specificità dell’azienda in relazione al settore di attività, alle sue dinamiche e alle loro evoluzioni in un’ottica di successo sostenibile nel rispetto dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo di riferimento.

Viene, inoltre, ampliata la casistica in cui è raccomandata la nomina di un lead indipendent director che nelle società grandi può essere richiesta dalla maggioranza degli indipendenti. Nella società grandi l’organo amministrativo è chiamato anche ad esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi ricoperti in altre società.

L’art. 4 prevede un rafforzamento delle funzioni del comitato nomine relativamente alle attività di:

- (i) autovalutazione e definizione della composizione ottimale dell’organo amministrativo e dei suoi comitati;

- (ii) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;

- (iii) eventuale presentazione di una lista da parte dell’organo amministrativo uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;

- (iv) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell’eventuale piano per la successione del CEO e degli altri amministratori esecutivi.

Nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata, l’organo amministrativo esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione. L’orientamento dell’organo amministrativo uscente è pubblicato sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea relativa al suo rinnovo.

L’organo amministrativo richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiori alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all’orientamento espresso dall’organo amministrativo, anche con riferimento ai criteri di diversità, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente.

Nelle società grandi diverse da quelle a proprietà concentrata l’autovalutazione è condotta con cadenza annuale, valutando l’opportunità di avvalersi almeno ogni tre anni di u consulente indipendente.

Il principio dell’art. 5 sancisce come la politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società.

L’articolo in commento non porta stravolgimenti rispetto le previgenti disposizioni in materia seppur con qualche distinguo riguardo ai compensi variabili per gli amministratori non esecutivi.

La raccomandazione n. 29 prevede che la politica remunerativa degli amministratori non esecutivi determini un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti dai compiti loro attribuiti in seno all’organo amministrativo e nei comitati consiliari; tale compenso non è legato, se non per una parte non significativa, a obiettivi di performance finanziaria.

L’elemento di novità consiste nella centralità del ruolo dell’organo di amministrazione:

- (i) nella definizione di un SCIGR coerente con le strategie della società al fine di contribuire al suo successo sostenibile;

- (ii) nella definizione dei principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel SCIGR al fine di massimizzare l’efficienza del sistema e garantire un efficace svolgimento dei compiti dell’organo di controllo.

Un ruolo importante viene assunto dal comitato controllo e rischi avente il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell’organo amministrativo relative allo SCIGR e all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.

L’organo amministrativo con il supporto del comitato controllo e rischi procede:

- (i) alla definizione delle linee del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coerentemente con le strategie della società;

- (ii) alla nomina e revoca del responsabile della funzione di internal audit, definendone la remunerazione e le risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti;

- (iii) all’approvazione, almeno annualmente, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione internal audit, sentito l’organo di controllo e il CFO;

- (iv) alla valutazione dell’opportunità di adottare misure per garantire l’efficacia e l’imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali;

- (v) all’attribuzione all’organo di controllo, o a un organismo apposito, le funzioni di vigilanza ex art. 231/2001.

A tale riguardo ove l’organismo di vigilanza non coincida con l’organo di controllo, l’organo amministrativo valuta l’opportunità di nominare all’interno dell’OdV almeno 1 amministratore non esecutivo o 1 membro dell’organo di controllo, o il titolare di funzioni legali o di controllo della società.

Il comitato controllo e rischi, nel coadiuvare l’organo amministrativo, tra l’altro valuta l’idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l’impatto delle sue attività e le performance conseguite, e esamina il contenuto dell’informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del SCIGR.

Il nuovo codice di Corporate governance appare rinnovato nella struttura e nel contenuto sostanziale dei soli 6 articoli che lo compongono. La scelta di eliminare i commenti agli articoli convince, così come l’articolazione di ogni articolo in principi e raccomandazioni.

Il successo sostenibile, l’engagement con gli stakeholder e i nuovi principi di proporzionalità, trasparenza e flessibilità costituiscono senza dubbio un passo in avanti del nuovo Codice in linea con gli obiettivi che il comitato per la corporate governance intende perseguire.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/17/codice-corporate-governance-ruolo-organo-amministrativo-sostenibilita-gestione-rischi

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