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Archivio newsDecontribuzione Sud: il TAR del Lazio apre alle agenzie di somministrazione
Il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti dell’INPS in materia di “Decontribuzione Sud 2020” con riferimento ai rapporti di lavoro in somministrazione. Il Tribunale Amministrativo ha infatti sospeso l’applicazione del messaggio INPS n. 72 e della circolare n. 33 del 2021 in cui l’Istituto aveva definito la non applicabilità dell’esonero introdotto dal decreto Agosto all’utilizzazione di lavoratori assunti presso agenzie di somministrazione aventi sede legale al di fuori delle Regioni svantaggiate.
Arriva dal TAR del Lazio una nuova pronuncia, del 15 marzo 2021 n. 1604, riguardante la Decontribuzione Sud applicabile, da ottobre 2020, ai rapporti di lavoro in essere presso le Regioni del Mezzogiorno.
In particolare, il ricorso esaminato dal Tribunale amministrativo riguarda l’istanza di annullamento del messaggio INPS n. 72 del 2021 e della circolare INPS n. 33 del 2021 nelle parti relative alla somministrazione di lavoro.
L'INPS ha infatti escluso il riconoscimento del beneficio "Decontribuzione Sud" (ex art. 27, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020), alle agenzie di somministrazione con sede legale o unità operativa al di fuori delle "aree svantaggiate" che somministrino lavoratori agli utilizzatori del Mezzogiorno.
La sentenza trae fondamento dalla considerazione che il rapporto di lavoro, in questa fattispecie, è instaurato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore e seguito dal contratto stipulato per la fornitura di manodopera all’utilizzatore. Quest’ultimo si obbliga a rimborsare all’agenzia di somministrazione gli oneri contributivi connessi all’impiego del lavoratore.
Proprio per questa ragione il Tar del Lazio sospende i documenti di prassi emessi dall’INPS, per la parte in cui è prevista l’impossibilità di poter fruire dello sgravio in esame sulla contribuzione dovuta per i lavoratori somministrati presso utilizzatori che si trovino in una delle Regioni ambito di applicazione della norma.
Si tratta dunque di una nuova importante pronuncia che arriva dopo la decisione del TAR sul ricorso proposto dall’ANCL, il sindacato unitario dei consulenti del lavoro, riguardo l’applicabilità soltanto parziale dell’esonero alla tredicesima mensilità.