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Archivio newsETS: le verifiche sull’adeguamento dello statuto riguardano il profilo pubblicistico
L’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice deve essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra i profili privatistici relativi al rapporto associativo e quelli pubblicistici attinenti più propriamente alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell’iscrizione del RUNTS e quindi della sottoposizione al peculiare regime giuridico proprio di dette organizzazioni. Gli uffici del RUNTS dovranno concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS. A chiarirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 3877 del 19 marzo 2021.
Con nota n. 3877 del 19 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce riscontro ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al d.lgs. 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del RUNTS.
I quesiti proposti riguardano la tematica della verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. In particolare è stato chiesto:
- se gli uffici possano o meno verificare ad esempio la soggezione ai vincoli imposti dallo statuto con riferimento al rispetto dei quorum previsti per la prima e per la seconda convocazione;
- se attenga o meno alla competenza degli uffici verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria e se in tale caso l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione;
- se qualora il verbale di assemblea sia redatto da un notaio tale circostanza consenta all’Ufficio, ipso jure, di ritenere soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa.
Il Ministero ritiene che l’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice debba essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra i profili privatistici relativi al rapporto associativo e quelli pubblicistici attinenti più propriamente alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell’iscrizione del RUNTS e quindi della sottoposizione al peculiare regime giuridico proprio di dette organizzazioni.
Il legislatore ha cercato di contemperare al meglio differenti esigenze:
- il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede, in linea generale, l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata;
- agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione.
Il Ministero ritiene che gli Uffici del RUNTS (ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato) non potrebbero essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee né a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativi.
Essi dovranno invece concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS.
Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, la sede opportuna per la tutela di detti diritti, qualora vengano lesi dalla mancata osservanza delle norme di legge o statutarie, non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire nei casi previsti.
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19/03/2021, n. 3877