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Archivio newsPrincipio di indifferenza urbanistica: inapplicabile per le imprese sociali
Non possono essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo” neanche se eseguite in favore dei soli soci. La normativa infatti dispone che “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”. È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 3959 del 22 marzo 2021.
Con nota n. 3959 del 22 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell’art. 71 del Codice del Terzo settore alle imprese sociali e nello specifico alle cooperative sociali, ovvero se anche le stesse pur esercitando attività d’impresa, possano svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
In particolare il chiarimento viene richiesto alla luce della sentenza del TAR Abruzzo 25 ottobre 2019 n. 519, con la quale è stato riconosciuto che “un’attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore” (nello specifico si trattava, da quanto risulta dalla sentenza, di una associazione di promozione sociale) “e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica”. In particolare, si faceva riferimento ad un'area “messa a disposizione dei soli soci”, il che consentiva ad avviso del Tribunale di configurare l'attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale”.
Il Ministero evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo”. Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa, sia pure di interesse generale (articolo 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale).
Ai sensi del codice civile è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o di servizi.
Il Ministero ritiene quindi che la disposizione di cui all’art. 71 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 sia inapplicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali, imprese sociali ex lege ma con disciplina ad hoc, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.
Con riferimento alla sentenza Tar Abruzzo, infine, il Ministero evidenzia come uno dei presupposti richiamati nella decisione fosse che l’area in questione fosse messa a disposizione dei soli soci; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 112/2017 “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 22/03/2020, n. 3959