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Brexit: doppio binario per le richieste di rimborso dell’IVA assolta nel 2021

Scadenza anticipata al 31 marzo 2021, in luogo del termine ordinario del 30 settembre, per le richieste di rimborso dell’IVA 2020 nei rapporti con il Regno Unito. Per i rimborsi dell’IVA relativi al 2021 varranno, invece, nuove regole con un doppio binario: acquisti e importazioni di beni nei rapporti con l’Irlanda del Nord restano sotto l’ombrello della direttiva 2008/9 con la normale scadenza, mentre gli acquisti di servizi e gli acquisti misti, di beni e servizi, nei rapporti con l’Irlanda del Nord e tutti gli acquisti nei rapporti con il resto del Regno Unito sono disciplinati dalla Tredicesima direttiva e dall’art. 38 ter del decreto IVA, se chiesti all’Italia, e dalle norme locali, se chiesti al Regno Unito.

Il 31 marzo 2021 scade il termine per la presentazione delle domande di rimborso, in base alla procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE, dell’IVA esigibile nel corso dell’anno 2020 relativa ad operazioni nel Regno Unito da parte di soggetti stabiliti nell’UE e viceversa.

Si tratta di una scadenza eccezionale, prevista dall’art. 51, c. 3 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e l’Irlanda del Nord dall’UE (Brexit), in deroga alla scadenza ordinaria del 30 settembre di ogni anno prevista dall’art. 15 della direttiva.

Il soggetto stabilito in Italia che intende chiedere il rimborso dell’IVA al Regno Unito dovrà seguire le regole di cui all’art. 38 bis 1 del D.P.R. n. 633/72, quindi presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite il portale elettronico, ma entro la data del 31 marzo 2021.

Successivamente alla presentazione, l’iter procedurale della richiesta rimarrà immutato rispetto al passato. Entro lo stesso termine i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito dovranno fare richiesta dell’IVA corrisposta in Italia, mediante istanza tramite portale elettronico nel Regno Unito, richieste alle quali continua ad applicarsi l’art. 38 bis 2 dello stesso D.P.R. n. 633/72.

Per quanto riguarda, invece, l’IVA esigibile successivamente al 1° gennaio 2021, occorre distinguere tra l’IVA relativa ad operazioni con il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord e l’IVA relativa ad operazioni con l’Irlanda del Nord e, nell’ambito di queste ultime, occorre distinguere tra l’IVA relativa ad acquisti di beni e importazioni, da un lato, e l’IVA relativa ad acquisti di servizi o misti (beni e servizi), dall’altro.

Nelle relazioni con il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, non sarà più applicabile la direttiva 2008/9. I soggetti stabiliti in Italia che vorranno richiedere il rimborso dell’IVA corrisposta nel Regno Unito dovranno verificare la normativa ivi vigente, sia per quanto riguarda i presupposti, che la procedura, facendo attenzione anche ai termini tenendo conto che attualmente il Regno Unito fa riferimento a periodi di un anno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo e il termine per la richiesta di rimborso è il 31 dicembre di ciascun anno.

I soggetti stabiliti nel Regno Unito che vorranno richiedere il rimborso dell’IVA corrisposta in Italia saranno invece soggetti alle previsioni della direttiva 86/560 del 17 novembre 1986 (Tredicesima direttiva) che disciplina i rimborsi IVA nell’UE a soggetti non unionali e dell’art. 38 ter D.P.R. n. 633/72 che ne costituisce l’implementazione in Italia.

Un punto che dovrà essere oggetto di chiarimenti in entrambe le direzioni è la reciprocità, condizione richiesta per i rimborsi e i cui confini necessitano di essere precisati.

Sotto il profilo italiano l’art. 38 ter del D.P.R. n. 633/72 prevede espressamente la “condizione di reciprocità”, quindi i rimborsi sono erogati ai soggetti stabiliti in paesi che, a loro volta, riconoscono il rimborso dell’IVA (o dell’imposta sulla cifra d’affari) ai soggetti stabiliti in Italia. La stessa condizione appare sussistere anche nel Regno Unito.

Attualmente la reciprocità ai fini del diritto al rimborso è riconosciuta dall’Italia nei rapporti con pochi Paesi, quali la Svizzera, la Norvegia e lo Stato di Israele. L’accordo sul recesso del Regno Unito non contiene una previsione precisa al riguardo. Sarà quindi opportuno un intervento ufficiale per chiarire la posizione delle autorità.

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai soggetti stabiliti nel Regno Unito il diritto a registrarsi ai fini IVA in Italia con la procedura diretta (cioè senza la nomina del rappresentante IVA) sul presupposto che l’Accordo sul recesso contiene un protocollo sulla cooperazione amministrativa e assistenza reciproca che è stato ritenuto sostanzialmente equiparabile agli strumenti di cooperazione vigenti nella UE.

Tuttavia, questa previsione non sembra sufficiente ai fini della Tredicesima Direttiva, che richiede, appunto, la reciprocità nei rimborsi, quindi una condizione diversa dalla cooperazione amministrativa.

Diverso il quadro per i rimborsi dell’IVA relativa ad acquisti in Irlanda del Nord.

L’Irlanda del Nord, anche dopo la Brexit, ha mantenuto una posizione ibrida rispetto al resto del Regno Unito, rimanendo ad alcuni fini all’interno della UE con effetti che si riflettono anche sulla disciplina dei rimborsi dell’IVA.

L’Irlanda del Nord continua ad essere considerata parte della UE per quanto riguarda le transazioni sui beni, ma non per le transazioni sui servizi. Da questo deriva che i rimborsi dell’IVA relativa ai beni e quelli dell’IVA relativa ai servizi seguono due diversi percorsi.

L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni nei rapporti con l’Irlanda del Nord e con i soggetti ivi stabiliti segue le regole dei rimborsi unionali. Quindi l’operatore stabilito in Italia che effettua acquisti di beni o importazioni in Irlanda del Nord, potrà richiedere il rimborso dell’IVA ai sensi della direttiva 2008/9 e dell’art. 38 bis 1 del D.P.R. n. 633/72, come in passato. Allo stesso modo i soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord che effettuano acquisti di beni o importazioni in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA in base alle norme applicabili ai soggetti UE (art. 38 bis 2 del D.P.R. n. 633/72). Per poter accedere alla procedura dei rimborsi UE occorre che il soggetto dell’Irlanda del Nord operi con partita IVA con prefisso XI (e non GB).

Se invece l’IVA di cui si vuole chiedere il rimborso riguarda servizi oppure acquisti misti (beni e servizi), allora occorre procedere come per i rapporti con il Regno Unito, in base alla Tredicesima direttiva, così come per tutti gli acquisti che coinvolgono il Regno Unito.

La distinzione va effettuata in base alla fattura di cui si è in possesso. Se la fattura riguarda solo beni, si applicano le norme sui rimborsi unionali, se la fattura riguarda solo servizi ovvero se riguarda sia beni che servizi (fatture miste) si applicano le norme sui rimborsi non unionali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/23/brexit-doppio-binario-richieste-rimborso-iva-assolta-2021

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