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EMERGENZA CORONAVIRUS: LAVORO AGILE, CONGEDO E BONUS BABY-SITTING

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021

Il decreto legge n. 30/2021, oltre a disporre nuove restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, in ragione della maggiore diffusione del COVID-19, prevede dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 la possibilità, per i lavoratori, di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e dello smart working nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.

LAVORO AGILE PER FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA – comma 1, articolo 2

La norma rinnova la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

• per i genitori di figli conviventi di età inferiore a 16 anni;

• per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- dell’infezione da Covid-19 del figlio;

- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto (in precedenza solo per contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, piscine, centri sportivi, strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche).

Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.

Genitori di figli disabili gravi

Si ricorda, altresì, che l’articolo 21-ter della legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con grave disabilità, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA – commi 2 e 3, articolo 2

Congedo per figli minori di 14 anni - (parzialmente indennizzati)

Esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi di età inferiore a 14 anni:

• hanno diritto ad un congedo parentale Covid-19,

• per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- dell’infezione da Covid-19 del figlio;

- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta ed è indennizzato dall’Inps, nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), possono essere convertiti, su richiesta del lavoratore, nel congedo specificatamente previsto, limitatamente ai periodi coincidenti con

• la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

• la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero

• la durata della quarantena del figlio,

con diritto alla relativa indennità.

Congedo per figli tra i 14 e 16 anni (non indennizzati)

Per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei due genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione né contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità

Il diritto al congedo parentale Covid-19, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992,

iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero

ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

BONUS BABY-SITTING – comma 6, articolo 2

La norma prevede l’erogazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, in favore di lavoratori:

iscritti alla Gestione Separata

autonomi (anche se non iscritti all’Inps, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali di appartenenza)

• dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

• dipendenti del Sistema Sanitario,

che abbiano figli conviventi minori di 14 anni.

Il bonus può essere richiesto a scelta per:

  • l’acquisto di servizi di baby-sitting,
  • l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia e a servizi socio educativi territoriali.

Qualora il lavoratore opti per l’acquisto di servizi di baby-sitting, il bonus sarà erogato mediante il libretto di famiglia; qualora, invece, il lavoratore scelga il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o agli altri servizi, l’importo del bonus sarà erogato direttamente al richiedente.

Le tutele sopra descritte, sono tra loro alternative: in particolare, laddove un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisca del congedo parentale Covid-19, ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate, l’altro genitore non può fruire né del congedo né del bonus baby-sitting.

L’accesso al congedo nonché al bonus baby-sitting è soggetto a specifica istanza da presentare all’Inps, secondo le modalità che saranno rese note dall’Istituto e nei limiti delle risorse stanziate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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