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Archivio newsContributi a fondo perduto, cartelle di pagamento, CIG e licenziamenti: le novità del decreto Sostegni
Dai nuovi contributi a fondo perduto, con l’ammissione tra i beneficiari anche dei professionisti, allo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Dalle proroghe fiscali alla nuova sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile. Dalla conferma della cassa integrazione Covid-19 e del divieto di licenziamento alla proroga della possibilità di rinnovo dei contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre 2021. Ed ancora: nuovi bonus per i lavoratori stagionali e i lavoratori sportivi, conferma per tre ulteriori mensilità del reddito di emergenza, requisiti meno stringenti per la NASpI. Sono queste alcune delle misure previste dal decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:
- Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia;
- Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
- Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute;
- Titolo IV – Enti Territoriali;
- Titolo V – Altre disposizioni urgenti.
L’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Esclusi:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1106, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), rinviando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.
Le bozze della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Il comma 11, sempre dell’art. 1:
- dispone l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
- limita il contributo a fondo perduto in favore delle “Città Santuario” di cui all’art. 59, comma 1, lettera a), del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Con i commi da 13 a 17 si consente di fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, anche sulla base della Sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) non sono sufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
In particolare, la predetta possibilità di scegliere se applicare la Sezione 3.1 o la Sezione 3.12 è prevista per:
- l’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) - Cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020;
- l’art. 25 del decreto Rilancio, gli artt. 1, 1-bis, 1-ter del decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’art. 2 del decreto Natale (D.L. 172/2020) e i commi da 1 a 9 dell’art. 1 dello stesso decreto Sostegni - Contributi a fondo perduto;
- l’art. 28 del decreto Rilancio, gli artt. 8 e 8-bis del decreto Ristori e l’articolo 2-bis del decreto Natale - Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- l’art. 120 del decreto Rilancio - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- l’art. 129-bis del decreto Rilancio - Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- l’art. 177 del decreto Rilancio, i commi 1 e 3 dell’art. 78 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), gli artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del decreto Ristori, l’art. 1, commi da 599 a 602 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) - Esenzioni dall’IMU.
È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità attuative.
Al comma 17 viene precisato che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.
L’art. 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Con l’art. 3 viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
Viene altresì specificato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e che la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’art. 4, comma 1, lettera a), slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).
Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:
- di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999)
- di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Con il comma 2 dell’articolo 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Il comma 4 sempre dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).
Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.
Il successivo comma 15, modificando l’art. 1, comma 42, della legge n. 145/2018, proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell’imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione.
Il comma 16 prevede invece che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.
Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 6, comma 5, prevede la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% prima del 23 marzo 2021 del canone versato.
L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:
- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).
Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
Il divieto di licenziamento non si applica:
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
All’art. 10 viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:
- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Con l’art. 11 si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.
I commi da 10 a 14, sempre dell’art. 10 prevedono, invece, l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.), di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
L’indennità sarà pari a:
- 1.200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
- 2.400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 3.600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.
L’art. 12 riconosce l’erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’articolo 26 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.
Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
L’art. 14, comma 2, interviene di nuovo sull’art. 101 comma 2, del Codice del Terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117/2017), prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).
All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’art. 17 dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
Con l’art. 26 viene istituito un Fondo da 200 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
L’art. 30 proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019.
Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
Vengono inoltre confermate fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e di misure di distanziamento di posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Con i commi da 7 a 11, sempre dell’articolo 30, viene slittata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dei decreti delegati contenenti la riforma dello sport (Decreti legislativi 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021), pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 67 del 18 marzo 2021 e 68 del 19 marzo 2021.
Confermata invece al 1° luglio 2022 l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo.
All’art. 37 viene prevista l’istituzione di un Fondo di 200 milioni, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di 5 anni, a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid.
Ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria.
Con l’art. 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
Sarà un decreto del Ministro del turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.
Con i commi 7 e 8 dell’art. 42 viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, previsto sia dall’articolo 9-quater del decreto Ristori (DL 137/2020), per in contratti in essere al 29 ottobre 2020, sia dall’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), senza limitazioni riguardo alla data del contratto.
Il comma 8, in particolare, abroga i commi della legge di Bilancio 2021, aumentando di ulteriori 50 milioni di euro la dotazione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali previsto dal decreto Ristori (che passa così a 100 milioni di euro).
A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall’articolo 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.
Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.
Viene previsto il rifinanziamento:
- di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 9);
- di 1 miliardo di euro del Reddito di cittadinanza (art. 11);
- di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13);
- di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14);
- di 103,1 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo a tutela dei lavoratori fragili (art. 15).
- di 200 milioni, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (art. 36);
- di 150 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale (articolo 38);
- di 150 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 39).
Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021)