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Archivio newsDecreto Sostegni: 2.400 euro a lavoratori dipendenti e autonomi. In quali casi?
Una ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del decreto Ristori, erogata dall'INPS in via automatica e senza previa domanda. Una indennità, pari sempre a 2.400 euro, a favore delle stesse categorie di lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, da erogarsi su domanda che va presentata entro il prossimo 30 aprile. Lo prevede il decreto Sostegni, unitamente a nuovi bonus per i lavoratori sportivi differenziati in base al reddito da lavoro sportivo percepito nell’anno 2019.
In vigore dal 23 marzo 2021 il cd. decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), l'atteso decreto legge del Governo Draghi, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Secondo uno schema già consolidato dal precedente Governo Conte e in continuità rispetto all'impianto indennitario dei suoi decreti emergenziali (da ultimo disposto con il decreto Ristori), il decreto Sostegni, all’art. 10, riconosce una ulteriore tranche una tantum per i lavoratori maggiormente esposti, dal punto di vista economico, alle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
Si tratta di stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, di lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonchè di lavoratori dello spettacolo e dello sport.
A quanto ammonta l'indennità e quali requisiti devono possedere per poterne beneficiare?
Vediamolo nel dettaglio distinguendo tra soggetti che hanno già beneficiato delle indennità in base al decreto Ristori e nuovi beneficiari.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.
Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Il decreto Sostegni riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:
· dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
· in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Inoltre non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.
Dipendenti a termine del turismo e degli stabilimenti termali
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Altri lavoratori dipendenti e autonomi
L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
a) contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
b) pensione diretta.
Lavoratori dello spettacolo
La medesima indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
· che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
· con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Regole generali
Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
La domanda va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.
L'indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.
La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.
L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:
a) euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
b) euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
c) euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.