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Le start up innovative a vocazione sociale non possono essere annoverate tra gli enti del Terzo Settore

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l’eventuale acquisizione della qualifica di impresa sociale dovrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di start up innovativa a vocazione sociale. Le SIAVS non sono infatti annoverabili tra i soggetti del Terzo Settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi. Per esse il divieto di distribuzione degli utili è posto quale limite meramente temporaneo al fine di consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività. Al contrario, per l’impresa sociale, il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, è una condizione "permanente" che è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Con il parere protocollo n. 84932 del 23 marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per una Statup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.In particolare il Ministero, valutata la novità della problematica sottoposta, ha ritenuto opportuno acquisire, il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore che, con nota prot. 3756 del 17/03/2021 ha chiarito che sussiste l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.

Le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Il richiamo alla disciplina dell’impresa sociale serve solo a limitarne l’ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l’applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale; tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica, ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore, ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce dunque che l’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

Ministero dello Sviluppo Economico, parere 23/03/2021, n. 84932

Ministero dello Sviluppo Economico, allegato 2 al parere 23/03/2021, n. 84932

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/25/siavs-non-possono-annoverate-enti-terzo-settore

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