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Archivio newsContratto di espansione e piani concordati di esodo aziendale: la procedura da seguire
Pubblicate le istruzioni INPS per dare attuazione alle novità sul contratto di espansione apportate dalla legge di Bilancio 2021. Condivisa con il Ministero del Lavoro, la circolare n. 48 del 2021 fa il punto sulla procedura di stipula del contratto di espansione e, in particolare, sull'avvio e sulla gestione dei piani concordati di esodo aziendale dei lavoratori prossimi alla pensione. Ne emerge una procedura molto complessa, articolata in più fasi, con specifici adempimenti da parte del datore di lavoro, obbligato a presentare anche una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità.
L'INPS ha emanato l'attesa circolare sul contratto di espansione 2021, condivisa nei suoi contenuti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L'ampia circolare n. 48 del 24 marzo 2021 riepiloga le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 349, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e descrive, in modo molto dettagliato, la procedura di stipula nonchè tutti i passaggi per l'avvio dei piani concordati di esodo di cui al comma 5-bis dell'articolo 41, affidando a successivi messaggi la definizione degli aspetti più di dettaglio.
Entro il 2021, in via sperimentale, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La stipula del contratto di espansione si innesta nell’ambito di piani di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati allo sviluppo tecnologico, a un reimpiego delle competenze professionali in organico e con la previsione di assunzione di nuove professionalità.
Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico viene ridotto a 500 unità nonchè a 250 unità, limitatamente alle procedure di scivolo pensionistico e alla erogazione dell’indennità mensile di cui al comma 5-bis, dell'art. 41.
Per la verifica dei requisiti occupazionali l'INPS fa riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.
Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.)
L’impresa interessata a stipulare il contratto di espansione avvia una procedura di consultazione (articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015).
Si ricorda che il contratto di espansione deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015;
d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.
L’accesso alla prestazione (indennità mensile) di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali, suggellato dalla successiva adesione da parte del lavoratore.
L’indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli apprendisti:
1) assunti con contratto a tempo indeterminato
2) che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS,
3) che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
Per beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori devono aver manifestato un’esplicita adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si devono trovare a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:
a) pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
b) pensione anticipata.
Per il riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro devono trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto e l’elenco dei lavoratori interessati.
La Direzione centrale Pensioni attribuisce a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo un codice identificativo.
Il datore di lavoro è abilitato alla gestione della prestazione attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”.
L'INPS fornirà le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche” con successivo messaggio.
Successivamente il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.
L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati certifica, in via prospettica, la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
L’Istituto rilascia inoltre, per ciascuna azienda esodante, un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo nel quale viene indicato, per ogni soggetto, la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile e viene messo a disposizione del datore di lavoro esodante nella sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione”.
L'azienda esodante comunica i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata.
Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei suddetti benefici allo stesso riconosciuti. In assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
Il datore di lavoro è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma redatto secondo lo schema predisposto dall’Istituto con successivo messaggio.
Il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di indennità mensile per ciascun lavoratore, riportando i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.
In caso di discordanze segnalate dall'INPS, il datore di lavoro ha l’onere di informare e acquisire il consenso del lavoratore al fine di potere apportare le necessarie modifiche alla domanda.
La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.
L’indennità mensile è corrisposta per il periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, la c.d. contribuzione correlata.
L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.
L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria.
Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità. Non è infatti prevista la trasformazione d’ufficio dell'indennità mensile in pensione.
INPS, circolare 24/03/2021, n. 48