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Congedo Covid fruibile in attesa della procedura di domanda

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1276 del 2021 con cui l’Istituto comunica che è già fruibile il congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli under 14 o gravemente disabili affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. In attesa che sia avviata la procedura di presentazione delle istanze, i lavoratori aventi diritto possono presentare domanda al datore di lavoro e, solo successivamente, domanda all’Istituto.

Con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, arrivano dall’INPS le prime indicazioni riguardo il nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14 o disabili in situazione di gravità accertata, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19;

2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

In attesa del rilascio delle nuova procedure informatiche di presentazione delle domande , è comunque

possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, e presentare successivamente l’apposita domanda telematica all’INPS.

INPS, messaggio 25/03/2021, n. 1276

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2021/03/26/congedo-covid-fruibile-procedura-domanda

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