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CU 2021: clausola di salvaguardia opzionale

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative alla compilazione della CU 2021. A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo, aziende e professionisti possono contare su indicazioni più dettagliate e utili per la compilazione delle caselle 479, 480 e 481 della CU 2021 e relative alla clausola di salvaguardia attivabile dal sostituto d’imposta ai fini del riconoscimento dei bonus IRPEF erogato nel 2020 per la riduzione del cuneo fiscale. Soddisfazione è stata espressa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Cosa emerge dall’analisi delle FAQ?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale Internet le FAQ (Frequently Asked Question) relative alla compilazione della CU 2021.

A pochi giorni dalla scadenza, posticipata al prossimo 31 marzo ad opera del decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021) rispetto al termine originariamente previsto del 16 marzo, aziende ed intermediari hanno a disposizione alcune indicazioni in più che possono risultare utili per la compilazione delle caselle più controverse del modello 2021: quelle relative alla clausola di salvaguardia attivabile dal sostituto d’imposta ai fini del riconoscimento dei bonus IRPEF nella versione 2020 per la riduzione del cuneo fiscale.

Anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è intervenuto sulla questione, evidenziando, con comunicato stampa del 25 marzo 2021, che le istanze avanzate nel corso dei contatti istituzionali fra Agenzia e Consulenti hanno scongiurato l’ipotesi più temuta ovvero la ricompilazione generalizzata delle CU, ormai per la maggior parte già predisposte ed inviate per via telematica negli archivi informatici dell’Agenzia.

La versione definitiva della risposta alla domanda riguardante la casella 478 riporta infatti l’avverbio “preferibilmente” riferita all’ipotesi di compilazione della sezione “Clausola di salvaguardia”: significa che essa non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma solo per coloro i quali hanno utilizzato la clausola stessa.

L’apprezzata e doverosa precisazione non risolve tuttavia ogni dubbio circa la compilazione delle caselle 479, 480 e 481, diventate ormai celeberrime, con particolare riferimento al “reddito perso” a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali.

A questo riguardo, essendo le FAQ del tutto assenti nel sistema delle fonti del diritto, sarebbe ben più di un mero esercizio di dottrina chiarire quale ruolo e quale funzione deve essere assegnato alle risposte alle domande frequenti.

Il problema non emerge solo oggi ed è ben noto a tutti gli operatori (sono ancora on line le FAQ che tentano di chiarire quali comportamenti sono leciti o meno nelle zone rosse, arancioni e gialle), ma è evidente che una revisione delle istruzioni già pubblicate avrebbe conferito una solidità ed una autorevolezza che anche queste FAQ non possono vantare.

Nonostante queste considerazioni, è comunque utile e doveroso analizzare quali sono le conferme e le novità emerse nelle ultime ore relativamente alla compilazione della CU 2021.

In primis, l’Agenzia delle Entrate conferma che la casella 479 è riferita alla somma dei punti 1 e 2 (“Nella casella 479 deve essere riportato l’intero reddito erogato al lavoratore nell’anno”) ad esclusione ovviamente degli eventuali redditi assimilati erogati ex articolo 50 TUIR, ipotesi poco frequente ma teoricamente possibile.

Inoltre, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte degli enti di previdenza, il datore di lavoro deve compilare la casella riportando solamente il reddito da lui erogato. Tale soluzione appare assolutamente condivisibile e coerente con le informazioni di cui dispone il datore di lavoro.

Per un commento riferito all’interpretazione riguardante la casella 480, è opportuno invece mettere a confronto le FAQ con le istruzioni alla compilazione, approvate dalla Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2021:

Punto 480
Istruzioni alla compilazione CU2021F.A.Q.
Reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19Ammontare del reddito che sarebbe stato erogato nel periodo d’imposta in assenza di ammortizzatori COVID (c.d. Reddito contrattuale).

Il confronto rende evidente che le risposte alle domande più frequenti hanno operato una “forzatura” che altera il significato della casella 480: da “reddito perso” a causa dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, a “reddito dell’intero periodo d’imposta”.

E’ del tutto evidente che tale interpretazione, ai fini della verifica delle operazioni poste in essere dal sostituto d’imposta per riconoscere al soggetto incapiente i bonus IRPEF, se fosse confermata renderebbe priva di utilità la compilazione della casella 479 in quanto essa (la casella 480) sarebbe di per sé già sufficiente al ricalcolo previsto dalla clausola di salvaguardia.

Infine, notiamo che oltre, secondo questa visione avremmo addirittura tre dati dal significato molto simile:

· punti 1 e 2: indicazione delle consuete informazioni (rispettivamente “redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato” e “redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato”);

· punto 479: la somma di 1 e 2 (al netto dei redditi assimilati al lavoro dipendente che non possono dare origine alla clausola di salvaguardia);

· punto 480: la somma di 1 + 2 + il “reddito perso” a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali.

In un’ottica di semplificazione amministrativa, a parere di chi scrive non sarebbe un buon esempio di semplificazione degli adempimenti.

Evidentemente la CU 2021 non è nata sotto una buona stella ma, fortunatamente, il termine del 31 marzo è ormai in dirittura di arrivo.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/03/26/cu-2021-clausola-salvaguardia-opzionale

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