News
Archivio newsAssegno unico e universale per figli a carico esteso ai lavoratori autonomi
L’assegno unico e universale per i figli under 21 dal valore massimo di 250 euro è pronto al debutto, previsto dal 1° luglio 2021. Il disegno di legge, che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, delega il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell'assegno unico e universale. Il nuovo strumento di sostegno alle famiglie è destinato ad assorbire e sostituire la pluralità di interventi ad oggi esistenti, incluse le detrazioni fiscali, e sarà rivolto ad una più ampia platea di beneficiari, tra cui i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i figli maggiorenni che studiano o seguono percorsi di formazione professionale o inserimento al lavoro.
Si conclude l’iter parlamentare della legge delega destinata alla istituzione dell’assegno unico e universale, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie che riordinerà la disciplina delle misure vigenti in favore della natalità, della genitorialità e per promuovere l’occupazione, in particolare femminile.
L’assegno unico e universale, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato, sarà dunque il beneficio economico, attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di universalità e progressività.
La misura consiste in un contributo mensile, fruibile anche come credito d’imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età. In caso di maggiore età, l’assegno potrà essere erogato direttamente ai figli.
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi.
In particolare, potranno riceve l'assegno unico i nuclei familiari composti da:
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- percettori di misure di sostegno al reddito.
L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
La percezione dell’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso. Tuttavia, ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
L’assegno spettante al nucleo familiare viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Parimenti, le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno.
L’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro ed è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.
L’assegno mensile è riconosciuto mensilmente:
- per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purchè registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.
E’ previsto inoltre il riconoscimento dell’assegno mensile:
- di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
- di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
Il richiedente l’assegno deve:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe.
L’erogazione dell’assegno unico porta con sé la graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali ex TUIR;
- assegno per il nucleo familiare.
Con la legge delega il Parlamento assegna al Governo l’esercizio della funzione legislativa nel rispetto di principi e criteri ai quali l’Esecutivo deve attenersi con l’approvazione dei decreti legislativi.
Al Governo è assegnato solitamente un anno di tempo per l’esercizio della delega ma, in questo caso, i tempi saranno di fatto ridotti, posto che il debutto dell'assegno unico è previsto per il prossimo mese di luglio e la sua attuazione presuppone l’emanazione anche di decreti ministeriali ad hoc. Provvedimenti che dovranno naturalmente essere preceduti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge delega appena approvata in via definitiva dal Senato.