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Contratto di espansione: procedure di esodo aziendale e accompagnamento alla pensione

L’INPS, con la circolare n. 48 del 2021, ha fatto il punto sul contratto di espansione 2021. Più in dettaglio sono state definite le procedure di erogazione dell’indennità di accompagnamento alla pensione riservata ai lavoratori che risolvano consensualmente il loro rapporto di lavoro, estese dalla legge di Bilancio 2021 anche alle imprese più piccole. Il datore di lavoro dovrà erogare le somme all’INPS garantendo i versamenti mensili con fideiussione bancaria. Le somme percepite dal lavoratore saranno soggette a tassazione ordinaria. Quale iter deve seguire l’azienda interessata ad avviare una procedura di esodo nell’ambito di un contratto di espansione?

Il contratto di espansione è uno strumento che, sostituendo i contratti di solidarietà espansiva, è volto a favorire le riconversioni aziendali e ristrutturazioni degli organici. Lo strumento è stato riconfermato per il 2021, dopo un avvio sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), nell’ambito delle misure finalizzate al rilancio delle imprese. L’intervento normativo ha novellato l’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015. L’INPS con circolare 48 del 24 marzo 2021 ne ha delineato ulteriori aspetti operativi e procedurali relativi all’indennità mensile corrisposta ai lavoratori “pre-pensionati”.

Il processo di riorganizzazione della forza lavoro, avviato con il contratto di espansione, potrà essere affiancato, per le imprese più grandi, da un periodo di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. La riduzione media dell’orario di lavoro, riferita alla collettività dei lavoratori coinvolti, non potrà essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione fermo restando che per ciascun lavoratore, ove necessario, potrà giungere fino al 100% per l’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il limite per accedere all’ammortizzatore sociale è quello di 500 dipendenti. La durata complessiva non potrà essere superiore a 18 mesi.

Una delle principali novità previste per il 2021 è l’abbassamento del limite minimo di unità lavorative necessarie per aderire alle varie fasi previste dall’istituto in commento che precedentemente interessava esclusivamente le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti.

In via sperimentale, entro il 2021, le imprese con un organico di almeno 500 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. A ben vedere il sistema risulta improntato secondo criteri di una sorta di staffetta generazionale che tende ad avvicinare al lavoro giovani con skills più coerenti con le esigenze del mercato ed accompagnare alla pensione coloro che invece non risultano più proficuamente occupabili.

Limitatamente ai soli effetti di cui al comma 5-bis del ricordato art. 41, riguardante l’indennità mensile di accompagnamento alla pensione, il limite occupazionale scende a 250 unità, che potranno essere anche calcolate computando l’organico di più aziende che abbiano definito tra loro almeno un raggruppamento stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Per il calcolo del numero di lavoratori bisognerà considerare quelli occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione considerando i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e qualunque tipologia contrattuale. Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende di ridotte dimensioni (è la possibilità data alle piccole imprese per il 2021) che si aggregano in modo stabile, è necessario che il contratto di espansione precisi in dettaglio la composizione delle singole imprese costituenti il gruppo o la suddetta aggregazione. Il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo di lavoratori in forza a ogni singola azienda. Il legame stabile tra le imprese deve trovare origine da accordi contrattuali tra le stesse aziende stipulati in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di espansione e deve mantenere gli effetti per l’intera durata del medesimo contratto.

Un’impresa, o un raggruppamento di imprese, che volesse avviare un percorso di riconversione e ristrutturazione utilizzando lo strumento in commento deve per prima cosa avviare la procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

L’intesa raggiunta deve dare vita ad un vero contratto sottoscritto tra le parti che evidenzi:

a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità che non possono accedere a questa misura), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto di accompagnamento alla pensione (comma 5-bis dell’articolo 41);

e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis (assegno mensile di accompagnamento alla pensione) è subordinato alla successiva adesione al programma di esodo da parte del lavoratore.

La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale che, consentendo di accedere a sussidi successivi che incorporeranno la NASpI, prevede l’obbligo per il datore di lavoro del pagamento del ticket di licenziamento. I lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro vengono accompagnati alla pensione da una indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

I lavoratori interessati devono trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

· pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

· pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011.

Naturalmente il conseguimento di un trattamento pensionistico prima dei 60 mesi determinerà la cessazione dell’indennità di accompagnamento e della relativa contribuzione correlata.

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale INPS.

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese, o da imprese costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso alla struttura INPS che gestisce la matricola aziendale principale.

La procedura consente di aprire un canale di comunicazione tra l’azienda, o le aziende, e l’INPS per la trasmissione biunivoca dei dati. Il datore di lavoro comunicherà all’Istituto l’elenco dei lavoratori potenzialmente interessati dal programma di esodo e l’INPS procederà ad una verifica, per ciascuno di essi, volta alla certificazione della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

La certificazione del diritto rappresenta la base informativa che consente al datore di lavoro di definire la reale platea dei soggetti destinatari alla procedura di esodo, escludendo tutti i lavoratori che matureranno la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata oltre i 60 mesi ovvero coloro che abbiano già maturato un pregresso diritto alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione di vecchiaia.

L’azienda comunicherà pertanto la data di cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore destinatario della procedura di esodo alla struttura INPS che, a sua volta, determinerà l’importo dell’indennità e la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. L’Istituto, quindi, genererà in via automatica una lettera di certificazione per ciascuno dei lavoratori interessati contenente le predette informazioni, che verrà messa a disposizione del datore di lavoro esodante sul sito INPS nel “Portale Prestazione Atipiche”.

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà l’INPS pertanto ad effettuare il calcolo della somma dovuta al lavoratore ed a provvedere, dietro provvista finanziaria del datore di lavoro, alla sua liquidazione. All’importo così determinato andrà sottratto l’importo della NASpI che sarebbe spettata al lavoratore.

Il lavoratore percepirà una somma mensile, per 13 mensilità, “simile” al suo futuro trattamento pensionistico ma sarà una somma di accompagnamento allo stesso e non una anticipazione di pensione e pertanto:

· non viene trattenuto il contributo Onpi (quella micro trattenuta pari a 1 centesimo al mese destinata ad fini mutualistici tra pensionati);

· non è prevista la perequazione annua;

· non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;

· non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;

· non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);

· non è reversibile. In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica.

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria. Viene applicata d’ufficio la detrazione per redditi personali.

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta). In assenza del versamento mensile l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Al fine di garantire la continuità del flusso finanziario l’azienda esodante deve consegnare alla sede INPS competente un documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui al programma di esodo.

L’importo a carico del datore di lavoro sarà diverso a seconda del tipo di pensione cui il lavoratore sarà destinatario:

1) in caso di pensione di vecchiaia, l’azienda sosterrà la spesa del solo assegno pensionistico mensile per 13 mensilità cui viene detratto l’importo della NASpI che sarebbe spettata al lavoratore;

2) in caso di pensione anticipata oltre all’importo sopra evidenziato il datore di lavoro dovrà sostenere l’onere della contribuzione correlata, sempre detraendo il valore della contribuzione figurativa NASpI.

Un esempio pratico

Ipotizzando un dipendente con una RAL di 36 mila euro l’anno, la spesa per il lavoro, se il dipendente rimanesse in azienda, nei successivi 5 anni sarebbe di circa 260 mila euro mentre quella di esodo con accompagnamento alla pensione di vecchiaia di circa 100 mila e verso la pensione anticipata di circa 137 mila. E’ di tutta evidenza che per un quadro completo dell’onere economico bisognerebbe aggiungere il costo, anche pro quota, delle nuove assunzioni fatte in sostituzione che però avrà impatto sicuramente inferiore rispetto a quello delle risorse uscite.

Ultimo elemento da considerare è che la legge non prevede alcun divieto per il lavoratore di rioccuparsi successivamente alla risoluzione del rapporto con l’azienda esodante e di percepire pertanto ulteriori trattamenti economici. In tal caso non ci sarà alcuna sospensione o riduzione dell’indennità mensile percepita dal lavoratore che pertanto potrà cumularsi con redditi derivanti da qualunque tipologia di lavoro sia subordinato che autonomo.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2021/04/01/contratto-espansione-procedure-esodo-aziendale-accompagnamento-pensione

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