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Archivio newsBrexit al termine del periodo transitorio: prestazioni e totalizzazione
Con la circolare n. 53 del 2021, l’INPS rende disponibile una serie di indicazioni operative utili alla gestione delle prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti interessati dalla Brexit. In particolare, il documento di prassi si occupa della totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, della maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo. L’Istituto chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
L’INPS, nel messaggio n. 53 del 6 aprile 2021, fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche in applicazione delle disposizioni in riferimento alla Brexit. In materia di sicurezza sociale trova applicazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC).
Con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, i principi fondamentali, fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche ai periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020.
Le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di recesso (WA) continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
L’istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:
(a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
(b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
(c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.
Sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), che quelli maturati successivamente, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale.
Le persone alle quali si applica il Protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Le prestazioni con caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali sia di quelle previdenziali sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza. Ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 non viene esportata l’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale.
Ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica, invece, il Protocollo nella sua versione vigente, che, come evidenziato, non ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo; pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo.
INPS, circolare 06/04/2021, n. 53