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Vaccini anti Covid-19: due pesi e due misure per aziende e lavoratori?

Ancora un’altra importante novità in tema di vaccinazione anti Covid-19 e sicurezza sul lavoro. Si tratta del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021. Il documento, lungi dall’imporre obblighi di sorta, si limita a prevedere che i datori di lavoro possano manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro per i lavoratori che facciano richiesta. Il Protocollo fa seguito all’introduzione dell’obbligo di vaccinarsi per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari. Due pesi e due misure?

Due pesi e due misure? È l’interrogativo che mi pongo dopo aver letto l’art. 4 D.L. n. 44/2021 e il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021.

Con esclusivo riguardo “agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”, l’art. 4 D.L. n. 44/2021 stabilisce un obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, “salvo che in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel qual caso la vaccinazione può essere omessa o differita”. E, nell’ipotesi d’inosservanza dell’obbligo, contempla misure quali:

- la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (art. 4, comma 6), “fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (art. 4, comma 9)

- l’adibizione del lavoratore da parte del datore di lavoro, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio (art. 4, comma 8, primo periodo), ovvero, ove non possibile, l’omesso pagamento per il periodo di sospensione di retribuzione, altro compenso o emolumento (art. 4, comma 8, secondo periodo).

Inoltre, nel caso e per il periodo in cui la vaccinazione è sospesa o differita (art. 4, commi 1, primo periodo, e 2), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, scattano:

- l’adibizione del lavoratore da parte del datore di lavoro, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (art. 4, comma 10, che fa “salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, concernente il diritto dei lavoratori fragili allo smart working);

- l’adozione da parte dell’esercente attività libero-professionale delle misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate in apposito D.I. da emanare al fine di contenere il rischio di contagio.

A scanso di equivoci, sempre in agguato (vuoi vedere che questo art. 4 D.L. n. 44/2021 verrà utilizzato da taluno per togliere finalmente di torno il T.U. sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/2008 quantomeno con riguardo alle vaccinazioni anti-Covid dei lavoratori?), è il caso di notare che, nella prospettiva segnata dall’art. 15 delle preleggi, l’art. 4 D.L. n. 44/2021 non dichiara di abrogare il T.U. sicurezza sul lavoro, né regola l’intera materia regolata dal T.U., ma è incompatibile soltanto con l’art. 279, comma 2, T.U. sicurezza sul lavoro non oltre il 31 dicembre 2021 limitatamente alle vaccinazioni degli “esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”.

Ne consegue che l’art. 4 D.L. n. 44/2021 si prospetta come legge speciale che deroga per un tempo limitato alla legge generale del D.Lgs. n. 81/2008 con esclusivo riferimento alle vaccinazioni degli “esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”, e che, pertanto, l’art. 4 D.L. n. 44/2021 in quanto legge speciale deroga alla legge generale contenuta nel T.U. sicurezza sul lavoro limitatamente ai casi espressamente e tassativamente previsti, e non può estendersi oltre tali casi.

Con l’ulteriore avvertenza che al più tardi il 31 dicembre 2021 tornerà ad applicarsi il D.Lgs. n. 81/2008 anche in rapporto alle vaccinazioni degli “esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”.

Più garbatamente, il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, lungi dall’imporre obblighi, al punto 2, si limita a prevedere che “i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta”. E ciò nel rispetto di “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” prima o poi allegate al Protocollo.

E con la sorprendente avvertenza al punto 13 che “i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL”. Dimenticando, dunque, che la richiesta della sorveglianza sanitaria eccezionale “ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro” prevista dall’art. 83, comma 2, decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) sembra aver perso rilievo, poiché in epoca successiva si è recepita, mediante due decreti legge, la Direttiva n. 739 del 3 giugno 2020 che include nell' “Elenco degli agenti biologici classificati” di cui all’allegato XLVI la voce «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2(SARS-CoV-2)(0a) - 3» come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.

Con la conseguenza che, tra le misure protettive e preventive previste anche contro il Covid-19, l’art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 include la sottoposizione dei lavoratori esposti alla “sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41”, “qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità”, con il correlativo obbligo -contemplato dall’art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 - di nomina del medico competente “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.

“È il caso di aggiungere che, a differenza del D.L. n. 44/2021, il Protocollo non è di per sé in grado di modificare o derogare o addirittura abrogare una legge come il D.Lgs. n. 81/2008, e, dunque, i relativi obblighi penalmente sanzionati, dalla valutazione del rischio alle vaccinazioni. E semmai può fornire ai garanti della sicurezza, e segnatamente al datore di lavoro e al medico competente, strumenti utili per assolvere ai propri obblighi”.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/04/08/vaccini-anti-covid-19-due-pesi-due-misure-aziende-lavoratori

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