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Archivio newsAssegno unico universale: l’analisi dei Consulenti del Lavoro
Con l’approfondimento del 9 aprile 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa il punto sul nuovo assegno unico universale che dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2021. Nel documento vengono prima elencate le sei misure di sostegno al reddito destinate ad sostituite dall'assegno e successivamente delineati ambito di applicazione, requisiti di accesso, modalità di corresponsione e compatibilità con altre prestazioni. Vengono inoltre evidenziati i possibili vantaggi e svantaggi della misura mediante il ricorso a tabelle di simulazione contenenti gli importi che verrebbero corrisposti con le attuali misure di sostegno al reddito familiare e quelli riguardanti l’assegno unico universale.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento del 9 aprile 2021 riguardo l’Assegno unico e universale che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di luglio e destinato a sostituire:
1) l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;
2) l’ assegno di natalità;
3) il premio alla nascita o all’adozione;
4) il fondo di sostegno alla natalità.
Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, inoltre, le seguenti misure verranno gradualmente superate o soppresse:
5) le detrazioni IRPEF per figli a carico;
6) l’assegno per il nucleo familiare.
L’aumento di importo rispetto ai precedenti benefici per la famiglia ammonterà a circa il 40% nel 2022-
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:
- lavoratore subordinato;
- lavoratore autonomo;
- percettore di misure di sostegno al reddito. L'assegno è riconosciuto mensilmente per:
- ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio minorenne a carico;
- ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
- ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.
L'assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. L'importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni, secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.
In base ai dati previsionali sviluppati dall’Istat, la riforma dell'assegno unico determinerebbe un incremento di reddito per il 68% delle famiglie, in particolare quelle dei lavoratori autonomi che oggi non percepiscono gli Anf e coloro che non raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali (redditi molto bassi e famiglie numerose).
Per ben il 29,7% si avrebbe invece un peggioramento a livello di aiuti. In particolare risulterebbero danneggiati:
- i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori che resterebbero esclusi sia dall'assegno unico che dalle attuali detrazioni;
- le famiglie particolarmente numerose dal momento che la scala di equivalenza dell’ISEE dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori;
- le coppie di fatto che oggi per il calcolo degli Anf possono computare il solo reddito del richiedente mentre passando all’ISEE dovranno considerare i redditi di entrambi i genitori;
- I nuclei che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare, anche se questo costituisce un onere (ad esempio pagamento Imu).
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