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Responsabilità 231 e particolare tenuità del fatto: imprese a rischio sanzioni. In quali casi

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. L'impresa deve quindi essere in grado di provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati presupposto al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni. Chiunque gestisca una società, ne faccia semplicemente parte o lavori collaborando in qualità di professionista, deve quindi conoscere la normativa in esame in tutti i suoi dettagli per evitare errori potenzialmente dannosi dal punto di vista economico e legale.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto in Italia una forma di responsabilità a carico di imprese, società e associazioni anche prive di personalità giuridica per una lista di reati che possono essere commessi da determinati soggetti interni all’organizzazione a favore o nell'interesse dell'azienda stessa. Si pensi, ad esempio, alla corruzione, ai reati tributari o a quelli ambientali.

Il decreto prevede un sistema sanzionatorio della responsabilità amministrativa derivante da reato disciplinato dagli artt. 9 e ss., che racchiude la sanzione pecuniaria, molteplici sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Si tratta di una responsabilità diretta, ossia non subordinata ad alcuna condizione sospensiva, che sorge, ai sensi dell’art. 5, per i "reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” dai soggetti citati dal medesimo articolo, per i quali viene fornita una definizione nelle disposizioni successive.

Nei termini dell’art. 8, essa è anche autonoma, in quanto non presuppone l’accertamento della responsabilità e la condanna della persona fisica che ha commesso il reato, infatti “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando:

a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.

Infine, è interessante sapere che questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato, e non è sussidiaria o alternativa ad essa. Tuttavia, ciò non deve far pensare che la responsabilità dell’ente venga trattata secondo i medesimi criteri, e con le medesime cause di non punibilità della persona fisica. È ciò che ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione in riferimento alla particolare tenuità del fatto.

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Una disposizione di diritto penale prevede un fatto ed una sanzione associata al compimento di quel determinato comportamento. Tuttavia, il passaggio dall’accertamento del reato alla comminazione della sanzione non è sempre un meccanismo automatico, bensì nell’iter criminis possono intervenire degli elementi che vanno a condizionarlo.

Si tratta appunto del caso delle ause di non punibilità, che nel nostro diritto penale sono quelle cause che, pur in presenza di un reato effettivamente commesso ed accertato, rendono non applicabile la sanzione associata alla norma penale violata.

Tra esse, l’ordinamento prevede la particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'art. 131-bis c.p., che è una causa di non punibilità che risponde alla concezione gradualistica del reato (secondo la quale l’illecito penale può essere “misurato”, e che tale misurazione incide sul quantum della sanzione e sulla stessa punibilità) e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale. L’art. 131-bis c.p. prevede altresì dei limiti all’applicabilità della causa di non punibilità dell’autore, vale a dire sia ipotesi specifiche che escludono la particolare tenuità in virtù della condotta particolarmente grave, sia ipotesi legate al soggetto qualora sia un “delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole”.

Ora, nonostante il legislatore del D.Lgs n. 28 del 2015 che ha introdotto l’art. 131-bis c.p. sia stato particolarmente esaustivo nell’elencare i casi di non applicabilità per la particolare tenuità del fatto, per un’altra ipotesi aggiuntiva è intervenuta la Suprema Corte con una importante e recente pronuncia.

Considerata la causa di non punibilità come prevista dall’art. 131-bis c.p. in relazione all’autore persona fisica, è lecito chiedersi se e come questa possa essere replicabile al caso in cui l’autore sia, ad esempio, un dirigente d’azienda che abbia agito nell’interesse della stessa.

Già nel 2017 la Cassazione aveva affrontato per la prima volta e a fondo il tema dell’estensione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. alla responsabilità da reato degli enti come regolata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 novembre 2017, n. 9072). Poco più di un anno dopo, la Corte era andata oltre, mettendo in dubbio la possibilità stessa di ritenere applicabile tale causa di non punibilità al sistema della responsabilità degli enti (Cass. Pen., Sez. III, sent. 23 gennaio 2019, n. 11518). Continuando su questa strada, ecco che la Suprema Corte, con la sentenza n. 1420/2020 della III sezione penale, ha ripreso la linea interpretativa precedente, giungendo a conclusioni piuttosto nette.

Ai sensi dell’art. 131-bis c.p. il Tribunale aveva assolto, considerata la particolare tenuità del fatto, una società di autotrasporti da un illecito amministrativo in materia ambientale commesso, nell’interesse della società, dal suo legale rappresentante. Il Tribunale aveva ritenuto, alla luce dell’art. 131-bis c.p., che l’offesa cagionata era particolarmente tenue ed il comportamento non abituale. Inoltre, il Giudice aveva evidenziato il mancato richiamo delle cause di non punibilità di cui all’art.131-bis c.p. tra quelle che, secondo il dettato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 231/01, fanno sussistere una responsabilità autonoma dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato-presupposto, così considerando automatica l’estensione della causa di non punibilità.

La Cassazione, assecondando gli argomenti del Procuratore generale autore del ricorso, ha ritenuto di escludere la possibilità di estendere l’art. 131-bis c.p. alla responsabilità dell’ente ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territorialmente competente, considerando che la responsabilità amministrativa degli enti è un tertium genus di responsabilità, il quale coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è quindi applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre il regime di responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volto casomai a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.

Per questa ragione si prevede che l'ente debba provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati presupposto del tipo di quello realizzato, poiché è il difetto di un’adeguata organizzazione che permette di sanzionarne la responsabilità amministrativa da reato.

Viene quindi valorizzata l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore, a prescindere dal fatto che il fatto illecito commesso da quest’ultimo ne sia stato il presupposto storico.

Come abbiamo avuto modo di vedere, la materia è tanto complessa quanto importante. Soprattutto, si tratta di un tema che ammette evoluzioni e si espone a chiarimenti giurisprudenziali che ne condizionano molto l’applicazione concreta. Infatti, nonostante la normativa contenuta nel D.Lgs. 231 sia comunque chiara ed esaustiva, la giurisprudenza della Suprema Corte non ha mancato di integrarne i contenuti.

Chiunque gestisca una società, ne faccia semplicemente parte o lavori collaborando con le imprese in qualità di avvocato o altro professionista, deve conoscere la normativa in questione in tutti i suoi dettagli.

Le articolazioni dell’ordinamento, testimoniate dalla considerazione della Cassazione secondo cui la responsabilità amministrativa e penale dell’ente è un tertium genus di responsabilità, rischiano di indurre molti in errori potenzialmente dannosi sotto diversi punti di vista, tanto economici quanto legali e reputazionali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/04/14/responsabilita-231-particolare-tenuita-fatto-imprese-rischio-sanzioni-casi

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