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Cassa integrazione Covid-19: debutta il flusso Uniemens-Cig. Con quali semplificazioni?

Nella circolare n. 62 del 2021, l’INPS rende note le attese istruzioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”. La nuova procedura sarà utilizzabile a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di aprile 2021. Per il periodo transitorio, di durata pari a 6 mesi, i datori di lavoro potranno scegliere di continuare ad effettuare le denunce con il modello Uniemens e inviare i modelli SR41.

L’INPS, con la circolare n 62 del 14 aprile 2021, fornisce le istruzioni operative a recepimento delle modifiche alla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19.

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 2021) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e alcune importanti modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Per l’iter procedurale del nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig leggiLa novità in-grafica” 

Restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, a cui continuerà ad applicarsi il modello “SR43” semplificato.

Il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti dal mese di aprile 2021: tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda.

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket.

Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa, considerato che, in virtù del calendario giornaliero, non occorrono forzature nel caso di attività lavorativa svolta nelle giornate festive.

Ai fini della compilazione dei flussi “UniEmens-Cig”, si evidenzia che il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti tramite tale flusso sarà un Ticket tipizzato per tali pagamenti, per cui in fase di richiesta del Ticket, tramite l’apposita procedura, nei casi di pagamento diretto va selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento diretto.

Per i flussi “UniEmens-Cig” non è ammessa per la Settimana/Giorno la copertura di tipo “X”.

Inoltre, l’elemento “ImpANF” potrà essere valorizzato solo se il “TipoCopertura” di tutte le settimane/giorni inviate con il flusso è di tipo 1, per cui solo se si tratta di settimane “totalmente NON retribuite”.

Come avviene per i flussi UniEmens standard, la trasmissione di un flusso UniEmens-Cig successivo con ID trasmissione superiore, a parità di chiave, sostituisce il flusso precedente.

L’INPS nella circolare n. 62 del 2021 evidenzia che il datore di lavoro potrà variare la denuncia in ogni suo elemento fintanto che la stessa non sia stata trasmessa alle procedure di gestione del pagamento. Se invece la variazione dovesse arrivare successivamente sarà necessario attendere l’esito della lavorazione prima di poter processare un nuovo flusso di variazione. Tale flusso resterà, dunque, nella coda dei pagamenti per una gestione successiva.

Esempio

Nel caso in cui il datore di lavoro debba eliminare il nominativo di un lavoratore già trasmesso, il datpre di lavoro potrà inviare un flusso “UniEmens-Cig” successivo con il nominativo da eliminare nel seguente modo: valorizzando l’attributo “Elimina” di “DenunciaIndividuale” con il valore “S” e gli elementi che costituiscono la chiave del lavoratore (che identificano univocamente l’elemento “DenunciaIndividuale” da eliminare). Diversamente, nel caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della prestazione, potranno essere accolti solo i flussi che presentino variazioni in aumento, anche contestuali, dei seguenti elementi: “NumOreEvento/”; “ImpANF/”; “RetribTeorica/”.

I flussi, analogamente a quanto già avviene per l’UniEmens standard, sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio.

INPS, circolare 14/04/2021, n. 62

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/15/cassa-integrazione-covid-19-debutta-flusso-uniemens-cig-semplificazioni

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