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Contratto di espansione: scivoli pensionistici tra costi e vantaggi per aziende e lavoratori

Il contratto di espansione è stato rinnovato dalla legge di Bilancio del 2021, che ne ha esteso, per il 2021 e con specifici limiti, l’ambito di applicazione alle imprese più piccole. Con riferimento al prepensionamento, la misura presenta elementi di continuità rispetto alla normativa precedente. Lo scivolo pensionistico potrà ancora avere una durata massima pari a 60 mesi, con l’uscita prevista entro il 30 novembre 2021. Per far sì che l’INPS possa monitorare le risorse accantonate, i datori di lavoro devono fornire la stima dei costi: secondo quali criteri? Se ne parlerà durante la XII edizione del Festival del Lavoro, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e organizzata dalla Fondazione Studi, che si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2021

Il contratto di espansione, introdotto dall’articolo 26-quater del decreto Crescita (decreto legge n. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019) è stato oggetto di un profondo rinnovamento da parte del comma 349, articolo 1, della legge di Bilancio del 2021. In base alla nuova formulazione della normativa citata, l’accesso al contratto di espansione, in origine previsto per il solo biennio 2019-2020 per aziende con organico lavorativo superiore alle 1.000 unità lavorative, viene estesa anche al 2021 e, solamente per quest’anno, il limite minimo di unità lavorative ridotto a 500 per la CIGS del contratto di espansione e, ulteriormente, a 250, anche per gruppi di imprese, nel caso di accordi finalizzati al prepensionamento.

Il contratto di espansione continua ad avviarsi con una procedura di consultazione sindacale analoga a quella della cassa integrazione che porta alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali più rappresentative.

Il tema sarà al centro dei dibattiti della dodicesima edizione del Festival del Lavoro, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e organizzata dalla Fondazione Studi, che si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2021.

Sul tema del prepensionamento, l’INPS è intervenuto con la circolare n. 48 del 24 marzo scorso; il 12 aprile la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento in forma di FAQ sul tema, analizzando i maggiori punti di interesse del prepensionamento nel contratto di espansione emersi durante una tavola rotonda virtuale cui hanno partecipato numerosi dirigenti INPS.

La misura presenta elementi di continuità rispetto alla normativa precedente rispetto all’intervento della legge di Bilancio 2021. La procedura sindacale rimane inalterata con l’attivazione da parte del datore di lavoro con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o, ancora, con la RSU presso il Ministero del Lavoro.

Lo scivolo pensionistico potrà ancora avere una durata massima pari a 60 mesi (ovvero 5 anni), con uscita prevista entro il 30 novembre 2021 (cfr. par. 3.1 circ. n. 48/2021). Per far sì che l’INPS possa monitorare le risorse accantonate dalla legge n. 178/2020, i datori di lavoro devono fornire la stima dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, tenendo conto del decalage del 3% a partire dal quarto mese. Nel caso dei lavoratori accompagnati a pensione anticipata, la stima dovrà includere anche il valore della contribuzione figurativa (con un massimale mensile pari a 1,4 volte il valore dell’imponibile massimo della NASpI, senza il decalage che si attiva dal 4° mese solo nel caso della indennità economica vera e propria).

Nei confronti di INPS, dunque, risulterà più prudente quantificare il valore economico massimo della indennità e, non sapendo nel momento della sigla dell’accordo quanti lavoratori verranno accompagnati alla pensione di vecchiaia e quanti alla anticipata, computare la contribuzione figurativa che sarà scontata al datore solo nel caso di accesso a pensione anticipata. Sarà poi INPS, nella sua opera di monitoraggio, a ripristinare le risorse inutilizzare, nell’accantonamento di finanza pubblica destinato al contratto di espansione.

Aspetto innovativo nell’attuale formulazione della normativa è rintracciabile nel fatto che i lavoratori coinvolti nell’esodo non beneficeranno più della indennità NASpI (che fungerà solo da parametro economico per gli sconti sui costi dell’esodo riconosciuti all’azienda) e gli stessi non dovranno richiedere alcun tipo di prestazione a INPS fino al pensionamento, mentre la prestazione di esodo sarà compatibile con qualsiasi altro reddito da lavoro che dovesse essere percepito durante i mesi di accompagnamento alla pensione. Il datore di lavoro, alla luce di questo nuovo assetto, non sarà tenuto al pagamento del ticket licenziamento a finanziamento della NASpI, dal momento che l’indennità non è dovuta al lavoratore.

I lavoratori potenzialmente coinvolti in piani di prepensionamento con contratto di espansione sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi apprendisti e dirigenti, che siano iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO gestite dall’Istituto (esclusa dunque INPGI anche per i giornalisti dipendenti) e che abbiano dato esplicito consenso di adesione all’accordo di esodo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali.

In analogia alla isopensione Fornero, la prima adesione non sarà vincolante per i lavoratori, ma dovrà essere seguita da un accordo di risoluzione consensuale con cui il rapporto di lavoro dovrà essere risolto entro il 30 novembre 2021.

Per poter accedere al piano di prepensionamento è necessario che la distanza dalla prima decorrenza utile tra i due pensionamenti principali (pensione di vecchiaia o anticipata, mai in cumulo contributivo) non sia superiore a 60 mesi, tenendo conto anche della finestra trimestrale priva di assegno decorrente dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata e la decorrenza della stessa. Per poter verificare la sussistenza dei requisiti si dovrà tener conto degli adeguamenti a speranza di vita su base biennale (bloccati per la sola pensione anticipata fino al 2026), ma in ogni caso, grazie ad una specifica clausola di garanzia anti-esodati, future leggi o atti aventi forza di legge non potranno modificare i requisiti per il diritto a pensione in vigore al momento dell’adesione al contratto di espansione.

Il costo complessivo sostenuto dal datore di lavoro per lo scivolo è pari alla pensione maturata al momento del recesso e, in caso di accompagnamento a pensione anticipata, alla contribuzione correlata (calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni) fino al raggiungimento dei requisiti.

Nel caso di imprese che non sostengano i costi in unica soluzione, saranno ricompresi nei costi aziendali anche gli interessi per la polizza fideiussoria bancaria calcolata a garanzia di un totale maggiorato del 15% rispetto alle altre voci di costo dirette (assegni di esodo e contribuzioni, ridotte di quanto sotto specificato).

Il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, di un importo equivalente alla somma della NASpI stessa (massimo 24 mesi, comprensivi del decalage dal 4° mese).

Inoltre, in caso di accompagnamento a pensione anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI, di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa connessa.

La riduzione dei versamenti sarà più forte nel solo caso dei datori di lavoro con più di 1.000 unità lavorative (anche in gruppo) che si impegnino a effettuare assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato in proporzione 1:3 rispetto agli esodati; per questi soggetti opererò uno sconto per ulteriori 12 mesi di NASpI per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/17/contratto-espansione-scivoli-pensionistici-costi-vantaggi-aziende-lavoratori

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