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Archivio newsSmart working: diritto alla disconnessione e nuove tutele per i lavoratori genitori
Diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche al lavoratore in smart working nel rispetto di eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. E' quanto prevede il disegno di legge di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, licenziato dalle Commissioni permanenti di Lavoro e Affari sociali e che si avvia ad essere discusso in Aula alla Camera dei deputati. Novità in arrivo anche per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali nonchè per l'attivazione dello smart working con regole semplificate.
E' atteso per lunedì 19 aprile 2021, in Aula, alla Camera dei deputati, il disegno di legge di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (C. 2945-A).
Il provvedimento, dopo essere stato licenziato dalle Commissioni permanenti XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), si avvia ora ad essere discusso dall'Assemblea per poi passare al Senato per l'approvazione definitiva, entro il prossimo 12 maggio.
Il decreto-legge n. 30 del 2021, in vigore dal 13 marzo 2021, oltre a prevedere temporanee misure restrittive per il contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid-19 per il periodo tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, all'articolo 2 dispone nuove norme in materia di "Congedi per genitori e bonus baby-sitting" per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza, infetti o in quarantena.
In particolare, il comma 1 del suddetto articolo introduce la "possibilità ex lege" per il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Una previsione normativa più ampia rispetto a quanto in precedenza previsto (fino al 31 dicembre 2020) dall'art. 21-bis del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Il disegno di legge di conversione del decreto 13 marzo 2021, n. 30, come modificato dagli emendamenti approvati durante l'esame delle Commissioni Lavoro e Affari sociali in sede referente, prevede importanti novità.
Lavoratori genitori di figlio minore di anni 16
L'articolo 2, rititolato "Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting", al comma 1, riconosce, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al lavoratore dipendente genitore (non è più richiesto che sia convivente) di figlio minore di anni 16, in alternativa all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
· della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
· della sospensione dell'attività educativa in presenza del figlio (nuova fattispecie inserita dalle Commissioni);
· dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
· della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Viene poi inserito il comma 1 bis, che contiene disposizioni di favore per i genitori con figli disabili o affetti da disturbi DSA o con bisogni educativi speciali.
Più nel dettaglio, il legislatore riconosce fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori (non quindi alternativamente) di figli di ogni età nei casi summenzionati (sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2,quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto) ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura con:
· disabilità grave (articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
· disturbi specifici dell'apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n. 170);
· bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012 in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
Smart working: norme emergenziali a confronto
Decreto Agosto | Decreto Covid 19 | DDL in via di approvazione |
Art. 21-bis, commi 1 e 2, del D.L. 104/2020 (come modificato dall’art. 22 del D.L. 137/2020)1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente , minore di anni sedici disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati , nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. 2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. | Articolo 2 comma 1 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting)1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. | Articolo 2 commi 1 e 1 bis (Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting)1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. 1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura |
Il comma 8-bis, aggiunto dalle Commissione riunite della Camera dei deputati, modica l'articolo 21-ter, comma 1, del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Tale articolo prevede che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Il nuovo comma 8-bis allarga l'ambito di applicazione della norma ai lavoratori dipendenti pubblici e alle ipotesi di figli con bisogni educativi speciali (BES).
N.B. Si ricorda che in tutti gli altri casi l’ultimo giorno utile per ricorrere allo smart working con regole semplificate è il 30 aprile 2021. |
Un comma a parte (il comma 1-ter) è dedicato al diritto alla disconnessione dagli strumenti digitali per chi lavora in smart working.
Al riguardo l'ultimo intervento normativo in ordine di tempo risale allo scorso 21 gennaio quando il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione del 21 gennaio per raccomandare agli Stati membri il riconoscimento di questo diritto come fondamentale, con una proposta di direttiva.
Gli strumenti digitali utilizzati a scopi lavorativi, si leggeva nel documento, possono creare una pressione e uno stress costanti, avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale e sul benessere dei lavoratori e condurre a malattie psicosociali o altre malattie professionali, come l'ansia, la depressione, il burnout, lo stress da tecnologia, disturbi del sonno e muscoloscheletrici.
A tutela del lavoratore che svolge l'attività in modalità agile, il DDL di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 riconosce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile.
Tale diritto è riconosciuto nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.