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Archivio newsProtocollo anti Covid-19 con obblighi aggiornati per i datori di lavoro: la check-list dei controlli
Con il Protocollo del 6 aprile 2021 sono state aggiornate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, da adottare negli ambienti di lavoro. Le novità hanno reso necessario l’adeguamento della check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL, lista che è stata diffusa con la nota n. 2181 del 9 aprile 2021. Le attività di verifica si concentrano sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle nuove misure di contenimento. Quali sanzioni rischiano le aziende non in regola?
Maggiore coinvolgimento del medico competente, incremento delle forme di lavoro da remoto e obbligo di utilizzo di idonei e certificati dispositivi di protezione individuale per le vie aeree. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021. Le prescrizioni contenute nel Protocollo sono di particolare rilevanza in quanto, oltre ad avere la basilare funzione di arginare la diffusione virale, formano anche oggetto dei controlli da parte degli organi di vigilanza i quali, in caso di mancata attuazione, potrebbero arrivare anche a sospendere l’attività fino al ripristino delle irrinunciabili condizioni di sicurezza. Ambito di applicazione del Protocollo Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che, anche mediante il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL, ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020. Le regole del Protocollo in questione vanno rispettati sull’intero territorio nazionale da tutte le attività produttive industriali e commerciali. Relativamente alle attività svolte nei cantieri, tuttavia, si applica il Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali. Nel settore del trasporto e della logistica, infine, le regole anticontagio restano dettate dallo specifico protocollo condiviso sottoscritto il 20 marzo 2020. Le novità per i datori di lavoro Il Protocollo sottoscritto in data 6 aprile u.s. innanzi tutto chiarisce che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico” e introduce rilevanti emendamenti alla precedente regolamentazione. Nella tabella che segue si evidenziano le più importanti novità.
Protocollo di contenimento del Covid-19: le principali novità | |
Modalità di ingresso in azienda | · La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; · Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente; · Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato 9 al DPCM del 2 marzo 2021. |
Pulizia e sanificazione in azienda | L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, e adesso deve farlo in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. |
Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale | · Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, le “mascherine chirurgiche” di cui all’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2020 conv., con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis del medesimo DL. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore; · Laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia; · L’uso di tali DPI non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. |
Organizzazione aziendale | · Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 30 del DPCM 2/3/2021 le imprese, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le RSA, potranno - fra l’altro - utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione; · Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività; · Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; · Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; · Per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione; · Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’art. 25, co. 7, del DPCM 2/3/2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. · E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. |
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS | · La sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29/4/2020 e con la circolare interministeriale del 4/9/2020; · Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19; · Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del DL n. 34/2020 conv. con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4/9/2020, nel rispetto della riservatezza; · Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena; · La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire in osservanza della normativa di riferimento; · Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’art. 41, co. 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. |