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Archivio newsSocietà cessate: i libri sociali devono essere depositati presso il Registro delle Imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014. Restano valide le situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso e quindi, in tali casi rimane intatto il diritto di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.
Con il parere protocollo n. 106345 del 13 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito all’accesso ai libri sociali di una società cessata.
In particolare veniva chiesto al Ministero di chiarire se un liquidatore di una società a responsabilità limitata, che alla chiusura della liquidazione non proceda al deposito, presso la CCIAA di competenza, dei libri sociali ex art. 2496 C. C., dichiarando di custodirli personalmente o presso altra sede, debba renderli ostensibili a chiunque intenda procedere alla disamina.
Il Ministero evidenzia che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014 (circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35).
Restano, tuttavia, situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso e quindi, in tali casi rimane intatto il diritto di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.
Il Ministero inoltre invita, ove fossero incontrate difficoltà in merito a tale accesso, a volerle segnalare via PEC alla camera di commercio competente, e per conoscenza, al seguente indirizzo: ‘dgv.div07@pec.mise.gov.it’.
Ministero dello Sviluppo Economico, parere 13/04/2021, n. 106345