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Archivio newsTutela Covid-19 per lavoratori fragili: regole per malattia e quarantena
L’INPS, nel messaggio n. 1667 del 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Questi ultimi svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Il medico, inoltre, non è più tenuto ad indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, l’INPS interviene riguardo le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili”.
Fino al 30 giugno 2021 il periodo di assenza dal lavoro è equiparato alla degenza ospedaliera e non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
Le disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” si applicano per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. I lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.
La tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.
INPS, messaggio 23/04/2021, n. 1667