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Archivio newsCrisi da sovraindebitamento: cosa serve ai professionisti per iscriversi all’albo dei gestori
In attesa dell’attuazione dell’albo dei gestori della crisi e dell’istituzione degli Organismi di composizione della crisi d’impresa, previsti dal Codice della crisi d’impresa, è necessario per i professionisti maturare la formazione per la crisi da sovraindebitamento. Infatti, l’albo richiede il rispetto di specifiche regole per la formazione professionale previste dal decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, che proprio l’art. 356 del Codice integra con le linee guida della Scuola superiore della Magistratura. L’espansione della portata della legge n. 3/2012 e la prevedibile impennata di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, causate dall’emergenza Covid-19, fanno inoltre propendere per un massivo bisogno di professionisti opportunamente formati e preparati a gestire le crisi, piccole o grandi che siano.
Questo continuo tira e molla della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/20219), sta creando un notevole disagio in chi si occupa di imprese in difficoltà. L’argomento è di così elevata attualità ed interesse che è tra i più attenzionati del momento. La confusione che regna, in attesa del già attuato rinvio del Codice della crisi d’impresa e dell’annunciato ulteriore ripensamento da parte del Governo, è l’occasione per cercare di fare il punto e tentare di mettere un po’ ordine sulla formazione professionale e i presupposti per iscriversi al nuovo albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria ex art. 356 Ccii. Albo dei gestori della crisi L’art. 356 è entrato in vigore il 16 marzo 2019, tuttavia, detta disposizione richiede, per la sua attuazione, l’emanazione del regolamento previsto dal successivo art. 357 che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2020. Il rinvio delle disposizioni del Codice ha comportato il venire meno della esigenza di istituire il nuovo albo ministeriale, per altro riformato dal decreto correttivo che ha anche previsto modifiche ai presupposti per l’iscrizione all’albo nella prima fase di formazione, riducendo da quattro a due gli incarichi necessari per avere maturato i presupposti automatici per l’iscrizione di diritto. In base al secondo comma dell’art. 356 Ccii, modificato dal D.Lgs. n. 147/2020, correttivo del Codice, infatti, possono ottenere l’iscrizione all’albo ex art. 356 i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, dello stesso decreto, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto art. 4, comma 5, lettera b), è di 40 ore. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352 Ccii. Sempre il secondo comma dell’art. 356, fissa l’esigenza di un aggiornamento professionale continuo, stabilendo che costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto D.M. n. 202/2014. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. Formazione professionale specifica Orbene, fino a che l’albo non venga istituto i professionisti possono mantenere i presupposti di diritto maturati con gli incarichi ricevuti a tutto il 16 marzo 2019, e hanno tempo, quelli che non possono vantare due incarichi giudiziari nei quattro anni precedenti, di maturare la formazione specifica richiesta. Ma quale formazione? Beh, la risposta è una sola: quella prevista dal D.M. n. 202/2014 in tema di sovraindebitamento. Infatti, sino a che non entreranno in vigore le nuove procedure e le nuove regole del Codice della crisi non avrà alcun senso ed effetto essere iscritti all’albo ex art. 356. L’iscrizione non produrrà effetti neppure per quanto riguarda gli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri), in quanto solo dopo l’entrata in vigore del Codice essi saranno istituti e operativi. Vi è, però, un elemento comune all’albo 356 Ccii e all’attuale normativa che richiede la formazione professionale per esercitare la funzione di gestore della crisi da sovraindebitamento: la preparazione professionale si può maturare solo in base alle regole dettate dal decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 che permette di maturare i presupposti per esercitare la funzione di Organismo della crisi da sovraindebitamento (Occ). L'art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014 prevede che per ottenere l’iscrizione occorre avere frequentato un corso di perfezionamento istituito a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 citato in convenzione con università pubbliche o private. Per gli iscritti agli albi professionali degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro, non è necessario un corso abilitante di 200 ore e un tirocinio di 6 mesi, essendo sufficiente un corso abilitante di 40 ore. Dopo l'iscrizione è necessario frequentare una formazione obbligatoria biennale di 40 ore, che va rinnovata negli anni successivi all'iscrizione e secondo le linee guida della Scuola superiore della Magistratura e secondo le indicazioni del decreto del Ministero della Giustizia contemplato dall’art. 357 del D.Lgs. n. 14/2019, che andrà a sostituire, quando entrerà in vigore il Codice della crisi la legge sul sovraindebitamento e quindi anche la formazione prevista per gli Occ, benché non verrà mai messo in soffitta il D.M. 202/2014. Dunque, anche oggi, la via maestra, che non andrà comunque sprecata, sono i corsi per acquisire specifica preparazione nella crisi da sovraindebitamento. Presupposti per l'iscrizione al futuro albo ex art. 356 D.Lgs. n. 14/2019.
Presupposto per l’iscrizione all’Albo ex art. 356 Ccii | Obbligatoria una formazione specifica di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni per l’iscrizione all’ Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza, secondo le linee guida dettate dalla Scuola Superiore della Magistratura (documento attuale emanato il 7/11/2019, prot. N. 0016218) |
Presupposti richiesti dall’art.4 comma 5 D.M. 24 settembre 2014, n. 202 | I corsi di perfezionamento devono essere istituiti a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ed avere durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell’art. 4 D.M. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private |
Prima formazione dell’albo | Coloro che alla data di istituzione dell’Albo hanno frequentato un corso abilitante, della durata di 200 ore con successivo tirocinio di sei mesi. |
Prima iscrizione di Avvocati, Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro | Per gli iscritti all’Albo degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed esperti contabili, nonché Consulenti del lavoro è sufficiente un corso della durata di 40 ore e non è necessario il tirocinio. |
Altri presupposti per l’iscrizione | Possono ottenere l’iscrizione, senza necessità di svolgere il corso abilitante, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. |
Aggiornamento professionale biennale | Per il mantenimento dell’iscrizione all’albo è necessario uno specifico aggiornamento biennale di 40 ore. |
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