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Brexit: verso un’area di libero scambio commerciale. Con regole preferenziali

L’Accordo dell’UE con il Regno Unito ha ricevuto il via libera del Parlamento europeo il 27 aprile. Nel nuovo Accordo, il commercio e gli investimenti saranno basati sul rispetto della parità di condizioni per un’aperta e leale concorrenza. In particolare, è prevista la creazione di un’area di libero scambio nella quale le merci originarie dei rispettivi territori possono muoversi senza l’applicazione di dazi in importazione. Per non creare discontinuità con il passato, in merito alla movimentazione delle merci, le parti si concedono, inoltre, la possibilità di libero transito attraverso i propri territori. In ogni caso, saranno inevitabili le formalità doganali: dichiarazione di import/export e documentazione correlata.

Il 27 aprile 2021, il Parlamento UE ha approvato l’Accordo con il Regno Unito (Trade and Cooperation Agreement - TCA), dando effettività ad un’intesa raggiunta il 24 dicembre 2020, destinata a regolare la nuova relazione tra UE e UK già a partire dal 1° gennaio 2021. L’Accordo trova nella eliminazione delle barriere tariffarie il suo punto centrale per la salvaguardia degli interessi reciproci, risolvendo la criticità del tanto temuto “no deal”. Regole per il commercio e gli investimenti tra UE e UK Nella nuova relazione, il commercio e gli investimenti tra l’Unione e il Regno Unito saranno basati sul rispetto della parità di condizioni per un’aperta e leale concorrenza. Con particolare riguardo al “trade” ed alla tanto agognata eliminazione delle tariffe negli scambi reciproci, l’Accordo intende stabilire tra le parti un’area di libero scambio, ai sensi dell’art. XXIV dell’Accordo GATT. In tale configurazione, salvo ove diversamente previsto, le merci originarie dei rispettivi territori possono muoversi senza l’applicazione di dazi in importazione. Per i pilastri del rapporto doganale, si fa riferimento al consolidato internazionale rinviando, per il valore, alle regole recate dall’art. VII del GATT del 1994 ed al relativo Accordo sul valore doganale, e per la classificazione, alle rispettive tariffe definite in coerenza al sistema armonizzato applicato a livello internazionale. Inoltre, per non creare discontinuità con il passato, per la movimentazione delle merci, le parti si concedono la possibilità di libero transito attraverso i propri territori. In ogni caso, saranno inevitabili le formalità doganali (dichiarazione di import/export e documentazione correlata) con la necessità di onorare - oltre ad IVA ed accise - le spese legate ai servizi di passaggio quali: - lo sdoganamento fuori orario e fuori dagli spazi doganali, - le analisi e le campionature per le verifiche sui prodotti, - le controstallie, - i diritti di sosta e - i costi per misure eccezionali di controllo rese necessarie dalla particolarità dei prodotti in movimento.Regole di origineL’aspetto più rilevante dell’accordo, nella sezione dedicata al “trade” che consente di godere di esenzioni tariffarie, è riferito alle regole di origine applicabili tra le parti che qualificano il rapporto come una intesa preferenziale evoluta. Per l’applicazione delle preferenze, l’Accordo propone talune regole consolidate in accordi bilaterali già esistenti, prevendo, altresì, talune procedure adottate solo negli accordi più recenti. Negli scambi reciproci, la preferenza è accordata nei casi di: - prodotti interamente ottenuti (minerali, vegetali, animali, ecc.); - prodotti realizzati da una parte esclusivamente da prodotti originari di quella parte; - prodotti realizzati da una parte con prodotti non originari nel rispetto delle regole espressamente previste dall’Accordo all’allegato Orig-2 (specifiche regole di origine). In applicazione delle regole previste per ciascun codice di classificazione, se un prodotto ha acquisito lo stato originario, i materiali non originari utilizzati per la realizzazione di quel prodotto non sono più considerati come non originari quando sono incorporati come materiale/componenti del prodotto ottenuto. Si tratta di un principio in base al quale, soddisfatta la regola di origine prevista per il prodotto ottenuto, la circostanza che quest’ultimo abbia acquisito l’origine (di una delle due parti) avvince ogni altra componente non originaria ivi incorporata, rendendone irrilevante la effettiva origine. Il processo per l’acquisizione del carattere originario deve essere eseguito senza interruzione nel Regno Unito o nella UE con la precisazione che non saranno ritenuti originari prodotti che abbiano subìto nei territori delle due parti solo lavorazioni insufficienti (lavaggio, predisposizione alla vendita, diluizione, assemblaggio semplice, ecc.). Per i prodotti finiti ottenuti con la partecipazione di materiale delle due parti, si applica un cumulo bilaterale. Si stabilisce, infatti, che un prodotto originario di una parte è considerato originario dell’altra parte se tale prodotto è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto. Affinché un esportatore possa completare la rituale attestazione di origine, come già previsto per la gestione delle preferenze in ambito unionale, dovrà ottenere una “dichiarazione del fornitore” o un documento equivalente che contenga le necessarie informazioni sui materiali non originari coinvolti, in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Per gli accessori, i kit e i materiali neutrali (energia, utensili, ecc.) si applicano i medesimi principi già adottati negli accordi bilaterali tradizionali. Parimenti, anche in questo nuovo rapporto, per rendere per gli operatori più agevole la gestione delle regole di preferenza quando per la realizzazione di semilavorati e prodotti finiti siano coinvolti materiali originari e non originari “identici ed interscambiabili”, è contemplata la regola della separazione contabile. Si tratta di un istituto peculiare previsto dagli accordi bilaterali che consente di gestire con maggiore flessibilità merci “fungibili” (originarie e non originarie), senza l’obbligo di alcuna segregazione fisica. Trattamento tariffario preferenziale Con riferimento alla procedura per far valere la preferenza, al momento dell’importazione, viene concesso un trattamento tariffario preferenziale ad un prodotto originario dell’altra parte sulla base di una espressa richiesta dell’importatore. A questo riguardo, la richiesta per un trattamento agevolato deve essere supportata da: a) un’attestazione di origine che il prodotto è originario, compilata dall’esportatore; o b) la conoscenza dell’importatore che il prodotto è effettivamente originario. L’attestazione di origine è rilasciata da un esportatore sulla base di informazioni in grado di dimostrare che il prodotto è originario, comprese le informazioni sull’originario stato dei materiali utilizzati nella produzione. L’esportatore è sempre responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni ivi fornite. Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale, la conoscenza dell’importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice si basa su informazioni (diverse dall’attestazione di origine dell’esportatore) che dimostrano che il prodotto è originario e soddisfa i requisiti previsti dall’accordo. Per un minimo di tre anni dalla data di importazione del prodotto, un importatore che abbia presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato in una delle due parti, deve conservare: a) l’attestazione di origine compilata dall’esportatore, se la domanda era basata su un’attestazione di origine; o b) tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto era in grado di soddisfare i requisiti per ottenere il carattere originario, se l’indicazione di preferenza era basata sulla conoscenza dell’importatore. A tutela degli interessi finanziari delle due parti, è previsto che l’autorità doganale della parte importatrice possa verificare se il prodotto è effettivamente originario nel rispetto delle regole previste dall’Accordo, sulla base di metodi di valutazione del rischio, che possono condurre anche ad una selezione casuale. Tali verifiche possono essere dispiegate con specifiche richieste di informazioni all’importatore che ha presentato la domanda, sia al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima del rilascio dei prodotti, che dopo il rilascio dei prodotti. Allo stesso fine, è prevista la mutua assistenza amministrativa che consente alla dogana del Paese importatore di chiedere informazioni sui prodotti alla dogana del Paese di esportazione. Peraltro, indipendentemente dalla applicazione del trattamento tariffario agevolato, l’Accordo persegue la semplificazione delle formalità doganali per i soggetti qualificati AEO (Authorised Economic Operator), prevedendo una reciprocità di trattamento. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/04/29/brexit-area-libero-scambio-commerciale-regole-preferenziali

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