News
Archivio newsDanno ambientale: quando è possibile individuare la responsabilità delle imprese
Grazie alle linee guida pubblicate dalla Commissione UE sarà più facile e chiaro individuare la corretta definizione di danno ambientale ed i casi in cui sia rilevabile una responsabilità a carico delle imprese e degli operatori. Nell’intento di ovviare alla mancanza di uniformità nell’applicazione di alcuni concetti fondamentali, le linee guida mirano, infatti, a fornire un’interpretazione comune del termine di danno ambientale. Nel documento, vengono analizzate tre distinte categorie di danno di cui gli operatori possono essere ritenuti responsabili ed i casi di responsabilità oggettiva. Come si individua il nesso di causalità fra il danno ambientale e l’attività professionale?
Sono state pubblicate sulla GUUE n. C 118 del 7 aprile 2021 le linee guida della Commissione UE per un’interpretazione comune del termine danno ambientale come definito dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (ELD). In particolare, secondo l’art. 2, punto 2 della direttiva per danno si intende “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”: ma il termine danno non è autonomo e risulta incluso nella definizione di danno ambientale e quando si applica la direttiva a situazioni concrete - spiegano le linee guida - è necessario rifarsi alle formulazioni più precise contenute nella definizione di danno ambientale. Le linee guida, adottate con la comunicazione 2021/C 118/01, nascono proprio dall’esigenza di chiarire i concetti principali definiti dalla direttiva 2004/35/CE: infatti, già nel 2016 la Commissione europea aveva rilevato 8REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive, SWD(2016) 121 final) che la sua attuazione era ostacolata da “una considerevole mancanza di uniformità nell’applicazione di alcuni concetti fondamentali”, in particolare legati alla nozione di danno ambientale. Virginijus Sinkevičius, commissario Ue all'ambiente, ha riassunto uno dei principali benefici arrecati dalle linee guida dichiarando che “Rendendo più chiaro quando gli operatori sono responsabili dei danni ambientali che causano, queste nuove linee guida aiuteranno a raggiungere gli obiettivi della nostra strategia per la biodiversità e del prossimo piano d'azione per l'inquinamento zero”. A tal fine, dunque, le linee guida sono strutturate in modo analitico e dettagliato, mirando ad affrontare nel modo più esauriente possibile le difficoltà di interpretazione che si sono già presentate o che potrebbero ragionevolmente sorgere in futuro. Il documento si sofferma soprattutto sulle considerazioni dettagliate che è possibile dedurre dalla formulazione del danno ambientale e dal contesto giuridico e normativo, tenendo sempre per ferma la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che può contribuire a chiarire vari aspetti della definizione, direttamente o per analogia. Linee guida UE sulla definizione di danno ambientale Nella complessa ed esauriente analisi operata nelle linee guida, la Commissione comprende o fa riferimento a molti altri termini e concetti, necessari all’interpretazione del termine danno ambientale. Per quanto riguarda la struttura, innanzitutto le linee guida delineano il contesto giuridico e il contesto normativo più ampio nel quale si applica la definizione, poi analizzano la definizione di danno e la formulazione completa della definizione danno ambientale, proseguendo con un esame nel dettaglio delle tre categorie distinte di danno ambientale ricomprese nella definizione: - danno alle specie e agli habitat naturali protetti; - danno alle acque; - danno al terreno. Alla fine del documento sono presentate le conclusioni generali. Soggetti interessati Sebbene non siano state concepite a uso esclusivo di destinatari specifici - si legge nel testo - le linee guida saranno utili in particolare ai seguenti soggetti, che ricoprono tutti un ruolo nel quadro della direttiva 2004/35/CE: - Stati membri; - autorità competenti; - operatori; - persone fisiche e giuridiche; - fornitori di garanzie finanziarie. Bisogna essere certi quando ci si trova dinanzi a un danno ambientale disciplinato dalla direttiva ELD, dato che: - quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta l’obbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere l’adozione di interventi; - poi, in caso di danno transfrontaliero, che interessa più di uno Stato Ue, scatta il dovere di cooperazione fra Stati membri; - ulteriormente, il verificarsi di un danno ambientale reca conseguenze per gli operatori finanziari che forniscono garanzie finanziarie per coprire le responsabilità ai sensi della direttiva. Dunque, il ruolo del termine danno ambientale nella protezione dell’ambiente è potenzialmente cruciale, dato che contribuisce a determinare se i danni ambientali siano prevenuti e riparati o meno. Trasversalità della direttiva sulla responsabilità ambientale La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale - sottolineano le linee guida - è uno strumento generale e trasversale del diritto dell’ambiente, che non si applica a un solo settore ambientale, completando sotto tale profilo gli altri strumenti che sono comunque da interpretare. In particolare, la definizione di danno ambientale fa esplicito riferimento a quattro altri strumenti dell’Unione volti a proteggere l’ambiente: la direttiva Uccelli 79/409/CEE [ora direttiva 2009/147/CE], la direttiva Habitat 92/43/CEE, la direttiva quadro Acque 2000/60/CE e la direttiva quadro Strategia per l’ambiente marino 2008/56/CE. Inoltre, la lettura delle norme della direttiva non può nemmeno prescindere né dal principio chi inquina paga - su cui si basa - né dai principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Responsabilità del danno ambientale e attività professionale I potenziali responsabili ai sensi di legge sono denominati operatori, i quali sono responsabili solamente nel quadro delle attività professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/35/CE (le principali attività professionali interessate sono descritte all’allegato III). Nella causa C-297/19, Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein eV, la Corte di Giustizia ha affermato che il concetto di attività professionale non è circoscritto alle sole attività connesse al mercato o che hanno natura concorrenziale, ma comprende tutte le attività svolte in un contesto professionale, in contrapposizione a quelle puramente personali o domestiche e, pertanto, comprende anche attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege. Gli operatori possono essere responsabili di tutt’e tre le categorie di danno ambientale ai sensi della direttiva, e la loro responsabilità è oggettiva, ossia non dipende da loro azioni od omissioni per colpa (dolo o negligenza). Per far valere la responsabilità oggettiva è sufficiente che sia stabilito un nesso di causalità fra il danno ambientale e l’attività professionale. La direttiva prevede tre categorie principali di obblighi per gli operatori: 1) quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, gli operatori devono adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie; 2) quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi (si parla in questi casi di gestione immediata dei fattori di danno); 3) quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare misure di riparazione (adeguate, in conformità dell’allegato II della direttiva) e presentarle per approvazione all’autorità competente. Le linee guida spiegano che le espressioni “senza indugio” e “con effetto immediato” indicano che per gli obblighi delle prime due categorie il tempo è un elemento critico e tale dovere degli operatori di adottare misure di prevenzione e di gestire immediatamente i fattori di danno coesiste con obblighi analoghi sanciti dalla legislazione ambientale dell’Unione, come ad esempio quello della direttiva Emissioni industriali 2010/75/UE. Vi possono comunque essere casi di responsabilità di quegli operatori che operino senza le eventuali autorizzazioni (previste da varie normative) o senza rispettarne le condizioni e le norme applicabili: questo può essere il caso, ad esempio, delle persone che svolgono operazioni di gestione illegale dei rifiuti. La condotta illegale non comporta l’esclusione di questi operatori dall’ambito di applicazione della direttiva; se così fosse, spiegano le linee guida, si contravverrebbe al principio chi inquina paga. Per quanto riguarda il nesso di causalità, la Corte di Giustizia ha stabilito che, qualora la legislazione di uno Stato membro lo preveda, è sufficiente presumere l’esistenza del nesso sulla base di indizi plausibili. La direttiva 2004/35/CE non definisce quali eventi diano luogo a un nesso di causalità fra l’attività professionale e il danno ambientale o la sua minaccia imminente e perciò le linee guida operano dei puntuali richiami alla giurisprudenza comunitaria. In Italia, la disciplina comunitaria del danno ambientale dettata dalla direttiva n. 2004/35/Ce è stata pienamente accolta nel TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) - con le modifiche introdotte dalla legge n. 97/2013 – e trova collocazione nella Parte Sesta, Titolo III, in particolare nell’art. 311. Le linee guida si presentano comunque come uno strumento utile per interpretare una disciplina che non si presenta sempre di facile comprensione e applicazione per le imprese e gli operatori professionali oltre che per gli stessi operatori del diritto. Copyright © - Riproduzione riservata