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Infezione da Covid: sono sospesi gli adempimenti per il professionista che si cura a casa?

Sospensione degli adempimenti a carico del professionista per impedimenti dovuti al Covid. E’ quanto prevede il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva. La mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto non comportano decadenza, non costituiscono inadempimento e non producono effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. L’analisi della norma riserva, però, delle sorprese.

Il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021) prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. Viene infatti inserito in sede di conversione l’articolo 22-bis, titolato: “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”. La disposizione aggiunta, però, non ha nulla a che vedere con il più generale tema della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, che è presente nel disegno di legge “S. 1474”, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato. Infezione da Covid-19 e tutele per il professionista Come accennato in premessa, la disposizione prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione, da parte del professionista abilitato, di atti, documenti e istanze, nonché il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, qualora dovuti a motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporterà decadenza e non costituirà inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Inoltre, non produrrà effetti nei confronti dei rapporti tra il professionista ed il suo cliente. Quali eventi sospendono i termini degli adempimenti Per fruire di questa agevolazione il professionista dovrà dimostrare che l’impedimento, relativo a motivi connessi all’infezione da Covid, è consistito: - nel ricovero in ospedale; - nella quarantena con sorveglianza attiva; - nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Le ultime due casistiche sono disciplinate dall’articolo 26 del Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020). Per quanto riguarda la quarantena con sorveglianza attiva, questa si applica ai soggetti sani che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia Covid, mentre la misura di permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, si applica ai soggetti che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate nelle ordinanze del Ministero della salute, i quali devono obbligatoriamente comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della sorveglianza attiva e cioè una misura che prevede un contatto quotidiano fra l'operatore di sanità pubblica e la persona di cui s’intende monitorare lo stato di salute. Per quanto sia la quarantena con sorveglianza attiva che la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non comportino, di per sè, l’impossibilità di fornire la prestazione lavorativa, con il nuovo art. 22 bis del decreto Sostegni, i professionisti potranno vedersi sospendere i termini degli adempimenti in scadenza. Infatti, le due casistiche comportano potenziali allarmi sanitari, nei confronti del professionista, che non si sono concretizzati con l’insorgere della malattia, ma che si applicano a soggetti sani al fine di separarli dal resto della comunità per la durata di possibile incubazione del virus, impedendo il diffondersi del contagio. Dalla lettura della norma resta fuori, purtroppo, la malattia Covid del professionista che, per la sua minore gravità, prevede una degenza domiciliare e non ospedaliera. In pratica, l’emendamento non contiene una ulteriore casistica intermedia tra il ricovero ospedaliero e la quarantena che è, a mio avviso, la casistica più comune. In definitiva, un eventuale malattia Covid che non si ripercuote in un ricovero ospedaliero del professionista non comporterà la sospensione della decorrenza di termini degli adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, con tutte le ripercussioni del caso. Durata della sospensione La sospensione dei termini è strettamente collegata alla durata degli eventi suindicati e, in particolare, andrà dall’inizio dell’impedimento e fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, certificata, di dimissione dalla struttura sanitaria, di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena. L’applicazione della sospensione dei termini, per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui, tra le parti, sussista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. In tal caso, il professionista impossibilitato, al fine dell’ottenimento del riconoscimento della sospensione, dovrà consegnare o inviare alla pubblica amministrazione, interessata all’adempimento, il certificato medico della struttura sanitaria o del medico curante attestante la decorrenza dell’impedimento. Tale comunicazione dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata (PEC). Per quanto non prescritto dalla norma, ritengo che sia possibile anche una comunicazione “brevi manu” e cioè effettuata di persona, da un collaboratore del professionista. Ripresa degli adempimenti Alla scadenza del periodo di sospensione, il professionista ha tempo 7 giorni per procedere all’adempimento. In pratica, il professionista avrà, in totale, 37 giorni di tempo per adempiere, decorrenti dalla data di cessazione dell’impedimento (ricovero ospedaliero, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria). Al momento dell’adempimento, il professionista allegherà anche i certificati attestanti la decorrenza del periodo di sospensione.

N.B. Per quest’ultima comunicazione, il legislatore parla di “facoltà” e non di obbligo; ritengo che sia comunque il caso, al fine di non ingenerare disguidi, di informare ulteriormente la pubblica amministrazione interessata, che il ritardo nell’adempimento è stato dovuto all’impedimento, connesso ai motivi “Covid” relativi al ricovero ospedaliero, alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria, riportando altresì il relativo riferimento normativo (articolo 22-bis, della legge n. …. di conversione del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021).
Il disegno di legge all’esame del Senato Come già evidenziato in premessa, l’articolo 22-bis non andrà a sostituire il disegno di legge “S. 1474”, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, in quanto di interesse limitato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Viceversa, il disegno di legge andrà a prevedere, in maniera generalizzata ed ordinaria, una esclusione di responsabilità per il libero professionista e per il suo cliente, da parte della pubblica amministrazione, in caso di un mancato adempimento ad una determinata scadenza, qualora il professionista sia stato ricoverato in ospedale per una grave malattia, per un infortunio o intervento chirurgico, ovvero nel caso in cui sia curato ai domiciliari, in sostituzione del ricovero ospedaliero, con un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale. L’importante è che la degenza ospedaliera o le cure domiciliari non siano inferiori a 3 giorni. In tali casi sarà prevista una sospensione degli adempimenti amministrativi che avrà decorrenza dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, e fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenzaCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2021/05/08/infezione-covid-sospesi-adempimenti-professionista-cura-casa

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