Con il congedo obbligatorio di maternità il legislatore tutela le lavoratrici che si assentano dal posto di lavoro nel periodo coincidente con la fase finale della gravidanza e il periodo del puerperio. Si tratta di un momento delicato non soltanto in termini di work-life balance della lavoratrice ma anche per l’assetto organizzativo aziendale. Il datore di lavoro, infatti, si trova spesso nella necessità di gestire l’assenza della lavoratrice assumendo un lavoratore in sostituzione e deve anticipare ed integrare l’indennità di maternità spettante nel LUL. Proprio per questa ragione è fondamentale essere consapevoli di quali siano i costi reali che restano a carico del datore di lavoro per l’intero periodo di astensione dal lavoro della lavoratrice madre.
II congedo obbligatorio per maternità spetta alle lavoratrici dipendenti, siano esse apprendiste, operaie, impiegate o dirigenti, aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo.
Il diritto a percepire l’indennità spetta anche alle donne disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni:
- il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione.
Divieto di adibizione al lavoro
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto in tema di flessibilità del congedo di maternità;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i 3 mesi dopo il parto;- durante i giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta (anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).
Durata del congedo
Il congedo per maternità obbligatoria ha una durata di 5 mesi, durante i quali la donna percepisce l’80% della sua retribuzione, ed inizia due mesi prima della data prevista del parto per poi terminare al compimento del terzo mese del bambino.
La quasi totalità dei contratti collettivi prevede la corresponsione della differenza da parte del datore di lavoro, cosicchè la lavoratrice arriva a percepire il 100% della retribuzione media giornaliera.
La retribuzione media globale giornaliera da prendere a riferimento è quella del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo per maternità.
A tale importo deve essere aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori erogati eventualmente alla lavoratrice.
Limiti alla computabilità
I periodi di congedo di maternità:
- sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
- non sono computabili ai fini della durata del periodo di apprendistato;
- non sono compatibili con le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo.
N.B. Qualora si verifichi una nascita anticipata rispetto al termine previsto, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal suo servizio, oltre ai 3 mesi post partum anche ai giorni di cui non ha fruito in precedenza. |
Articolazione del congedo
Il periodo di durata del congedo obbligatorio può dunque essere articolato come segue:
·
ante partum: 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto; i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili);
·
post partum: 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
L’articolazione della fruizione del congedo prevista di norma può variare nei seguenti casi:
-
astensione anticipata per gravi complicazioni della gravidanza;
-
flessibilità del congedo (per scelta della lavoratrice qualora le sue condizioni di salute lo consentano), in tal caso decorrente da 1 mese prima la data presunta a 4 mesi dopo l'evento ovvero dalla data del parto per 5 mesi;
-
rinvio e sospensione del congedo, in caso di ricovero del neonato e compatibilmente con lo stato di salute della madre;
-
astensione prorogata fino a 7 mesi dopo il parto per impossibilità di spostamento a mansioni non pericolose né faticose, né insalubri (art. 6 T.U.).
N.B. Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro decorre dal giorno successivo a quello del parto. |
Procedura per la domanda
Per avere diritto alla maternità obbligatoria, entro il settimo mese di gravidanza, la donna deve presentare una apposita
istanza al datore di lavoro e all’INPS che deve essere corredata da una certificazione medica che specifichi la data presunta del parto e il mese di gestazione.
La nascita deve poi essere comunicata con autocertificazione entro 30 giorni, sia all’Istituto di Previdenza che al datore di lavoro.
In caso di
parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).
Esempio di calcolo
Il
datore di lavoro è obbligato ad
integrare l’indennità, con erogazione della retribuzione e versamento della relativa contribuzione fino al 100% degli emolumenti ordinariamente spettanti alla lavoratrice. Vediamo un esempio di calcolo.
Lavoratrice dipendente - CCNL Studi professionali, livello 1Retribuzione: 1.887,84 euro. Contribuzione ordinaria dovuta: 522 euro per INPS e 75 per INAIL. |
La ripartizione dei
costi tra INPS e datore di lavoro avviene come di seguito riportato:
a) L’
INPS eroga, tramite conguaglio in denuncia contributiva Uniemens delle somme anticipate nel LUL dal datore di lavoro, l’
80% della r
etribuzione. La relativa contribuzione viene figurativamente accreditata da INPS e INAIL;
b) Il
datore di lavoro eroga la
differenza risultante tra l’indennità INPS lordizzata e la retribuzione normale che sarebbe spettata alla lavoratrice non in congedo.
Retribuzione mensile globale di fatto pari a 2.100 euro
Calcolo dell’indennità di maternità obbligatoria- a caricoINPS: retribuzione media giornaliera (75,83) x gg mese
75,83 x 80% = 60,66
60,66 x 31 = 1.880,46
- a carico datore di lavoro: retribuzione lorda normale - indennità a carico INPS lordizzata in quanto non soggetta alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore
Calcolo lordizzazione
2.100 – (1.880,46 x 1,1012) = 2.070,16 (indennità INPS lordizzata)
2.100 – 2.070,76 = 29,24 importo dell’integrazione a carico del datore di lavoro. |
Conclusioni
Sulla base dei dati sopra riportati, emerge che, con riferimento ai mesi durante i quali lavoratrice fruisce del congedo di maternità obbligatorio, il
costo del lavoro che rimane a carico dell’azienda è pari all’
1,4%.
Alla luce di quanto riportato nell’esempio, dunque, è possibile affermare che l’incidenza effettiva dell’evento maternità di una lavoratrice subordinata sul costo del lavoro aziendale
è quasi nulla.
Si tratta di un elemento di
riflessione importante in materia di pari opportunità e occupazione femminile, laddove anche per quanto riguarda la sostituzione delle lavoratrici assenti per maternità, la legge prevede uno specifico incentivo contributivo in favore delle aziende che occupano meno di venti dipendenti.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/05/13/congedo-obbligatorio-maternita-costi-effettivi-datore-lavoro