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Reddito di emergenza: 4 quote in più con il decreto Sostegni bis. Per chi?

Ulteriori 4 quote di reddito di emergenza per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. A prevederlo è il decreto Sostegni bis per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus che non hanno potuto fruire di altri bonus emergenziali. Il sussidio è riconosciuto su domanda ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti economici e di compatibilità. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2021. L’importo mensile del REM va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Mentre sta per concludersi la possibilità di richiedere le 3 mensilità di reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, concesse dall'art. 12 del decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69), il decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021) riapre la partita prolungando il sostegno economico alle famiglie in difficoltà a causa del Covid con altre 4 quote di REM, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Nell’articolo 36 del decreto Sostegni bis non viene però confermata l'estensione del sussidio agli ex titolari di NASpI e di DIS-COLL. Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, che ora si avvia all'istituzionale passaggio parlamentare per la conversione in legge. Reddito di emergenza e dati statistici Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto Rilancio (articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sussidio è stato più volte prorogato dalla decretazione d'urgenza (cfr. la tabella riepilogativa aggiornata alle novità del decreto Sostegni bis, che si riporta in calce all'articolo), con una diffusione rilevante in tutto il territorio nazionale e, in maggiore concentrazione, nelle regioni del Sud e delle Isole, più profondamente colpite dagli effetti della pandemia. Secondo gli ultimi dati resi dall'INPS (aggiornati al 10 maggio 2021), frutto delle elaborazioni dell’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza: · per il periodo maggio 2020 - agosto 2020, per quanto riguarda il REM del decreto Rilancio (articolo 82, decreto-legge 34/2020), risultano aver fatto domanda 599.964 nuclei e accolte 292.150 domande; · per il periodo settembre 2020 - dicembre 2020, con riferimento al REM del decreto Agosto e del decreto Ristori (decreto-legge 104/2020 e dell’articolo 14, comma 1, decreto-legge 137/2020), risultano aver fatto domanda 435.518 nuclei e accolte 254.755 domande; · per il periodo novembre-dicembre 2020, per il REM ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto Ristori, risultano aver fatto domanda 248.777 nuclei e accolte 81.502 domande. Nuove quote del decreto Sostegni bis Il decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) riconosce, per l’anno 2021 e su domanda (non è pertanto consentita alcuna automaticità per coloro che ne hanno già beneficiato), 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. L’importo di ciascuna quota di REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro; il beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Requisiti economici, patrimoniali e reddituali L'articolo 36 comma 2 del decreto Sostegni bis stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021". Pertanto, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem del decreto Sostegni bis si applicano i requisiti previsti dal decreto Sostegni (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) con una unica eccezione: il valore del reddito familiare è riferito al mese di aprile 2021. Riepilogando, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: · un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021, determinato secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 · residenza in Italia al momento della domanda del richiedente il Rem · un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; · un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000. Tali requisiti devono essere posseduti cumulativamente al momento della presentazione della domanda.Insussistenza delle condizioni di incompatibilità Anche sotto il profilo delle incompatibilità, il REM del decreto Sostegni bis richiama quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c). Conseguentemente il nuovo sussidio non è compatibile con: a) le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (i.e. le indennità per i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori intermittenti; per i lavoratori autonomi occasionali; per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori dello spettacolo; per i collaboratori sportivi); b) le pensioni a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; c) i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare; d) con il reddito e la pensione di cittadinanza percepiti al momento della domanda. Si fa presente che manca una espressa previsione di incompatibilità delle quote aggiuntive di REM con le nuove indennità del decreto Sostegni bis. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti INPS nonchè le opportune precisazioni del legislatore in fase di conversione del decreto legge. Ex titolari NASPI e DIS-COLL Il decreto Sostegni bis non prevede l'estensione delle misure a coloro che hanno che, non avendo i requisiti previsti per il Rem, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL. Domanda per il REM del decreto Sostegni bis La domanda per le quote di REM del decreto Sostegni bis va presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Ultimi giorni per il Rem del decreto Sostegni Si ricorda infine che sta per scadere il termine per richiedere le tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021(articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41). La misura è riconosciuta ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 1 ovvero a coloro che hanno terminato la percezione di NASpI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.Reddito di emergenza: la mappa aggiornata di tutte le quote concesse

Riferimento normativo e prassiMensilitàTermini di richiesta
Decreto Rilancio (articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) INPS, circolare 3 giugno 2020, n. 692 mensilità 202031 luglio 2020 (1)
Decreto Agosto (art. 23, decreto 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) INPS, circolare 11 settembre 2020, n.1021 mensilità aggiuntiva 202015 ottobre 2020
Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ) INPS, messaggio 12 novembre 2020, 42472 mensilità aggiuntive per i mesi di novembre e dicembre 202030 novembre 2020 (solo per le nuove domande)
Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, art. 12) Messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021 e circolare n. 61 del 14 aprile 2021 N.B. Possono richiedere il Rem anche coloro che, non avendo i requisiti previsti per il Rem , hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo a dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 20213 quote per le mensilità di marzo, aprile e maggio 202131 maggio 2021(solo per le nuove domande) (1)
Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)4 quote per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 202131 luglio 2021
(1) il termine iniziale di presentazione delle domande di Reddito di emergenza del 30 giugno 2020 è stato già prorogato al 31 luglio 2020 dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. (2) il termine iniziale del 30 aprile è stato prorogato al 31 maggio. Il differimento del termine per l’invio delle domande è stato autorizzato, con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (comunicato stampa INPS, 26 aprile 2021). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/05/28/reddito-emergenza-4-quote-decreto-sostegni-bis-chi

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