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ZES: procedure più semplici e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori

Aumentano i fondi e le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle zone economiche speciali. Previste, inoltre, procedure semplificate, l’autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d’azione per i commissari straordinari. E’ quanto previsto dal decreto Semplificazioni con l’obiettivo di rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, e i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo.

Le norme sugli appalti, il superbonus 110% e le semplificazioni in campo energetico, contenute nel decreto Governance e Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), hanno ampiamente animato il dibattito politico. Meno note, ma di grande rilievo sono, però, le novità avviate nel campo della coesione. Nuove regole per le zone economiche speciali Tre articoli, in particolare, rivedono la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) introdotta dal decreto Mezzogiorno nel 2017, quella della Strategia Aree Interne (Snai) prevista dalla legge di Bilancio 2014, oltre a varare un fondo e una complessa procedura per la perequazione infrastrutturale. I primi due interventi sono finanziati nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) attraverso lo spostamento di una parte dello stanziamento inizialmente dedicato alle Aree Interne, (circa un miliardo e mezzo) in favore delle ZES. Il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugno, nel tentativo che le zone economiche speciali inizino a portare i frutti sperati, introduce nuovi rinforzi: procedure semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso, conferenza di servizi e, soprattutto, si propone di garantire maggiore autonomia di manovra e più rapidità di azione ai commissari straordinari. Il nuovo Esecutivo, stanziando ben oltre 600mln di euro nel PNRR, si pone l’obiettivo di riformare e riordinare il sistema di gestione e controllo delle ZES al fine di recuperare al flop maturato negli ultimi quattro anni. Dal 2017 ad oggi, infatti, ben poco è cambiato per le otto aree che sarebbero dovute diventare motore propulsivo per la ripartenza del Mezzogiorno. Il decreto legge prova a ridare sprint, quindi, sul fronte dei progetti speciali per la coesione territoriale previsti nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR); le risorse per la coesione, infatti, passano dai 4,18 miliardi del precedente Piano Conte ai 4,41 miliardi di PNRR licenziato dal nuovo Esecutivo. L’aumento di fondi, unito a una loro rimodulazione, permetterà (si spera) di rilanciare nel Piano anche le ZES prefigurando un intervento fondamentale nell’assetto geo-politico e geo-economico futuro del Mediterraneo generando ricchezza non solo il meridione, ma per l’intero Paese. PNRR e ZES Tallone d’Achille, che ha frenato fino ad oggi lo sviluppo delle ZES, è senza dubbio la fragilità o assenza dei collegamenti infrastrutturali tra le zone interessate. Su questo punto si sono concentrati i maggiori sforzi di spesa del Recovery fund. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo. Tra le pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, emerge chiaramente l’intenzione di riparare a questa debolezza: gli investimenti infrastrutturali previsti nel PNRR mirano (finalmente) allo sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti. Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte (Campania, Calabria, Ionica Interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica Interregionale in Puglia e Molise, Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna) sono previste diverse progettualità infrastrutturali: - collegamenti di “ultimo miglio” tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T; - urbanizzazioni primarie; - reti di trasporto resilienti ed efficienti con interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza delle opere d’arte serventi. Poteri e attività dei commissari Il provvedimento in commento modifica soprattutto la governance, introducendo poteri reali ed estesi al commissario straordinario. L’art. 57 al comma 2 prevede, infatti, che il commissario venga “nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata”. Sarà poi l’Agenzia per la Coesione Territoriale a supportare l’attività dei commissari garantendo sulla base della cabina di regia delle Zone Economiche Speciali “il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”. L’Agenzia fornirà “supporto ai singoli Commissari, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale”. Il comma 3 stabilisce, inoltre, il Commissario straordinario si avvarrà “delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali e di società controllate dallo Stato o dalle regioni.” Le amministrazioni diventano, quindi, parte attiva attraverso una Conferenza coordinata dal Commissario stesso. I termini in cui si devono pronunciare sono stati dimezzati e diventano perentori, configurando la possibilità per il Commissario di agire anche in regime di silenzio-assenso. Il comma 4 dell’art. 57 del decreto interviene in maniera decisa, pertanto, sui “poteri” dei commissari straordinari per l'attuazione ZES; fino al 31 dicembre 2026, a richiesta degli enti competenti, i commissari potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A questo scopo viene dotato di una struttura autonoma e una contabilità propria. Per l'esercizio delle sue funzioni il commissario straordinario può provvedere anche a mezzo di ordinanze. Si tratta di modifiche di vasta portata che hanno già suscitato perplessità in alcune regioni. A queste ultime, invero, d’imperio viene imposto di adeguare la propria programmazione finanziaria proprio alle esigenze delle ZES. In effetti, affinché le zone economiche speciali non restino solo “sulla carta” e diventino realmente uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali, il percorso tracciato dal decreto Semplificazioni sembra imboccare la strada giusta. Una consistente semplificazione ed un interlocutore unico, dotato di veri poteri, è la controparte indispensabile che grandi imprese di logistica, trasporti e manifatturiere internazionali attendevano per realizzare, in tempi rapidi, piani di sviluppo credibili e di lungo respiro. Autorizzazione Unica Nella nuova struttura il commissario ha dei veri poteri autorizzatori, che esercita sostituendo tutte le autorizzazioni con una autorizzazione unica. Il PNRR stabilisce dei “meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi” e di modifiche delle norme per fare in modo che i commissari abbiano in mano “la titolarità del procedimento di autorizzazione unica” e che siano “l'interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento”. Il decreto legge approvato prevede all’art. 5 bis comma 2 che “i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale”. L’autorizzazione unica “costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione (assenso e nulla osta) previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, “al progetto da approvare o all’attività da intraprendere”, viene rilasciata dal Commissario straordinario della ZES a conclusione di specifica conferenza di servizi (art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241). Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce “ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”. Alla conferenza di servizi vengono invitate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. L’iter appena descritto ha, nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare e velocizzare lo sviluppo delle ZES, fino ad ora rimaste al palo. Agevolazioni fiscali e infrastrutture Altro tema cruciale per ridare appeal alle ZES riguarda le agevolazioni fiscali. A tal proposito un primo sforzo concreto concerne l’innalzamento del tetto del credito d’imposta per gli investimenti che, come prevede l’art. 57, viene aumentato da 50 a 100mln di euro ed è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'aumento previsto è finanziato con 283mln a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Importante sottolineare, che il tax credit per gli investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Entrambe le normative, infatti, consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/04/zes-procedure-semplici-agevolazioni-fiscali-attrarre-grandi-investitori

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