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Archivio newsAssegno unico familiare: via libera alla soluzione ponte. Per chi?
L’assegno unico sarà realtà per lavoratori autonomi e disoccupati già dal prossimo mese di luglio 2021. E’ quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, durante il quale è stato approvato il decreto legge volto a disciplinare l’immediata introduzione di un c.d. assegno ponte, utile a rendere operativa la misura in attesa della emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega che ha istituito l’assegno unico. Un intervento di sostegno che si articola in due vie: l’erogazione dell’assegno per autonomi e disoccupati e l’incremento dell’importo spettante a titolo di ANF ai lavoratori subordinati.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 giugno 2021, ha approvato la disciplina volta a rendere operativa nell’immediato la misura dell’assegno unico per i nuclei familiari. Prende corpo dunque il Family Act, promesso dal premier Mario Draghi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha infatti approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. L'ammontare dell'assegno è individuato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) e la percezione dello stesso è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza. Dal prossimo 1 luglio, dunque, l'assegno unico debutterà come misura unica di sostegno per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che ai sensi della disciplina vigente non hanno accesso agli assegni familiari. L’estensione della misura ai lavoratori dipendenti è invece prevista a partire da gennaio 2022, ma per questa categoria di lavoratori è comunque previsto nell’immediato l’aumento dell’importo erogato a titolo di ANF. Si tratta dunque di una fase transitoria, che servirà a gettare le basi per l’avvio della misura che entrerà a pieno regime dal 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46. A chi spetta La misura consiste nel riconoscimento di un assegno mensile (c.d. assegno ponte) per: - ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, con maggiorazione per i figli successivi al secondo; - ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, di un corso di laurea, o di svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale. In questo caso il figlio deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale; - alle madri di età inferiore a 21 anni; - ciascun figlio con disabilità, anche maggiorenne finchè a carico. Requisiti dei beneficiari Il richiedente l'assegno, che in questa prima fase di applicazione della misura deve essere un lavoratore autonomo o un soggetto disoccupato, ha diritto alla percezione della misura di sostegno se in possesso di uno dei seguenti requisiti: - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; - essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; - essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale; - appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 50 mila euro. Importo spettante L’importo che sarà erogato a titolo di Assegno unico varierà a seconda del valore ISEE dichiarato dal nucleo familiare e della composizione del nucleo familiare. Gli importi attesi, su base mensile, vanno da 50 a 217,80 euro (importo spettante in caso di ISEE inferiore a 7.000 euro e 3 figli minori). Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 Tuttavia, nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare. L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Incremento ANF per lavoratori dipendenti Aumentano già dal mese di luglio 2021 comunque gli importi spettanti a titolo di ANF ai lavoratori subordinati. Su base mensile l’incremento stimato è pari a: - 35,7 euro al mese per ciascun figlio (fino a due figli) - 55 euro per ciascun figlio (da tre figli in su). Modalità di richiesta Le domande utili alla erogazione dell’assegno unico dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che saranno dettate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Parimenti, le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno Copyright © - Riproduzione riservata Estremo