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Procedure esecutive immobiliari: illegittima la seconda proroga della sospensione di ogni attività

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore in quanto ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/23/procedure-esecutive-immobiliari-illegittima-seconda-proroga-sospensione-attivita

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