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Responsabilità 231: aggiornare i modelli organizzativi per evitare le sanzioni da reati tributari

Alla luce dell’ampliamento del catalogo dei reati presupposto, mediante l’introduzione dei reati tributari, le società devono aggiornare i modelli organizzativi in modo che siano idonei a prevenire tali fattispecie, che riguardano, potenzialmente, qualsiasi tipo di attività di impresa, in quanto afferiscono alla regolarità fiscale cui tutte le società sono tenute. L’adozione di strumenti di prevenzione ai fini di evitare il compimento dei reati tributari è, quindi, importante per evitare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Anche la Guardia di Finanza ha fornito chiarimenti sulle modalità operative in caso di notizia di reato afferente a reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Se ne parlerà durante il “Corso - Normativa 231: i reati tributari”, organizzato da Wolters Kluver, al via dal 28 giugno 2021.

La Guardia di Finanza ha fornito alcune indicazioni sulle modalità operative in caso di notizia di reato afferente a reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. A seguito di un evento sulle novità fiscali del 2021, all’esito del quale era possibile rivolgere specifici quesiti anche alla Guardia di Finanza, sono state pubblicate le risposte “ufficiali”. Responsabilità della società per reati tributari commessi dal legale rappresentante Uno dei quesiti formulati afferiva alla oramai attualissima e spinosa questione della responsabilità della società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 nell’ipotesi di commissione, da parte del legale rappresentante, di uno dei reati tributari rilevanti ai fini di tale responsabilità. Veniva, infatti, chiesto se, in tal caso, venisse automaticamente segnalata alla Procura anche la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001. Con la risposta fornita, la Guardia di Finanza precisava che in tale ipotesi “l'operatore di polizia giudiziaria è tenuto a segnalare all'Autorità giudiziaria anche la posizione del soggetto collettivo, rappresentando tutte le circostanze di fatto utili a delineare l'eventuale responsabilità dell'ente, ivi compresa la mancata adozione del modello organizzativo”. Ovviamente, continuava ancora la risposta, “la polizia giudiziaria...sin dall'emersione dei primi indizi di responsabilità in capo all'ente, è tenuta a riscontrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 231/2001”. Si è quindi giunti, a quasi vent’anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per i reati commessi dai soggetti apicali o dai loro sottoposti, alla concreta applicazione della normativa con riferimento ai reati tributari, esclusi dal catalogo dei reati presupposti sino all’emanazione del D.L. 124/2019. Quest’ultimo ha, infatti, introdotto l’art. 25 quinquesdecies, il quale ha previsto che in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. L’entrata in vigore della norma, sebbene introdotta con decreto legge, da adottarsi notoriamente in casi di urgenza ed eccezionalità, veniva differita al momento di pubblicazione della legge di conversione, la quale ha determinato il consistente aggiornamento e ampliamento dei reati presupposto. Infatti, la legge di conversione n. 157/2019 ha introdotto tra i reati presupposto, determinandone per ciascuno la sanzione pecuniaria in quote, le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000: - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (art. 2 bis D.Lgs. n. 74/2000); - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis D.Lgs. n. 74/2000); - occultamento o distruzione di elementi contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). Il catalogo dei reati è stato da ultimo aggiornato dal D.Lgs. n. 75/2020, che ha previsto l’applicazione all’ente delle sanzioni pecuniarie per i seguenti reati, laddove commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro: - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); - indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000). L’aggiornamento del catalogo dei reati presupposto ha attuato la Direttiva UE 2017/1371, del 5 luglio 2017, volta alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, la quale prevedeva l’adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché le persone giuridiche fossero responsabili dei reati commessi a loro vantaggio, a tutela degli interessi finanziari dell’unione Europea e in particolare ai fini della repressione dei reati in materia di IVA, imposta di rilievo comunitario.

Quali aggiornamenti ai modelli di organizzazione e di gestione sono necessari per prevenire i reati tributari compresi nell’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 e che riguardano, potenzialmente, qualsiasi impresa in quanto afferiscono alla regolarità fiscale a cui tutte le imprese sono tenute indistintamente e indipendentemente dal tipo di attività svolta nonché dimensione dell’impresa medesima? Per approfondire il tema scopri il “Corso online - Normativa 231: i reati tributari”.
Condanna dei soggetti apicali o dei sottoposti In caso di condanna dei soggetti apicali o dei sottoposti, la società sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per i suddetti reati ove commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, intendendosi, il primo, da un punto di vista soggettivo e da valutarsi al momento della condotta, il secondo sotto un profilo strettamente oggettivo, che in ambito tributario può ravvisarsi nel risparmio di imposta. Il requisito dell’interesse o del vantaggio della società comporta, senz’altro, problemi interpretativi ed operativi in relazione alle ipotesi di reato per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia laddove la prestazione è effettivamente resa, ma da parte di soggetto diverso rispetto a quello risultante dalla fattura. Considerazioni conclusive Alla luce del quadro normativo delineatosi, le società, pertanto, dovranno necessariamente aggiornare i modelli di organizzazione e di gestione in modo che siano idonei a prevenire i reati tributari compresi nell’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, che riguardano, potenzialmente, qualsiasi tipo di attività di impresa, in quanto afferiscono alla regolarità fiscale cui tutte le società sono tenute, indistintamente ed indipendentemente dal tipo di attività svolta, nonché della dimensione dell’impresa medesima. L’adozione di strumenti di prevenzione ai fini di evitare il compimento dei reati tributari è, pertanto, doveroso anche da parte delle piccole e medie imprese sociali, al fine di evitare la responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e le sanzioni pecuniarie ed interdittive che ne conseguono. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/22/responsabilita-231-aggiornare-modelli-organizzativi-evitare-sanzioni-reati-tributari

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