News
Archivio newsAssegno per il nucleo familiare in busta paga: cosa deve fare il datore di lavoro
Dal prossimo mese di luglio i datori di lavoro devono gestire i nuovi assegni per il nucleo familiare con importi maggiorati per effetto del decreto legge n. 79 del 2021. L’INPS, in una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale, metterà a disposizione gli importi teorici dell’ANF. L’azienda è tenuta a ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza nel periodo di riferimento. Gli importi sono erogati in busta paga, con successivo conguaglio degli importi erogati nelle denunce mensili (Uniemens).
A decorrere dal prossimo 1° luglio 2021 i datori di lavoro si troveranno nuovamente a gestire le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che dovranno essere presentate, come previsto dal 1° luglio 2019, esclusivamente all’INPS in modalità telematica. Sarà pertanto l’INPS a definire il diritto e la misura della prestazione (maggiorata ad opera del decreto legge n. 79 del 2021), individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare del richiedente e del reddito conseguito dallo stesso, ma spetterà al datore di lavoro sostituirsi all’Istituto per l’erogazione della prestazione di natura previdenziale. L’INPS, con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha rilasciato la procedura per la presentazione delle domande. Elementi che incidono sulla quantificazione dell’ANF Prima di addentrarci nell’analizzare gli adempimenti a carico del datore di lavoro per la gestione del “flusso” ANF, si ritiene utile riepilogare i due elementi fondamentali che incidono nella quantificazione del “quantum” spettante al lavoratore, ovvero: 1) nucleo familiare; 2) reddito. Nucleo familiare La composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all’art. 4). Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall’INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da: • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia; • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione; • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione. I componenti il nucleo familiare possono anche non essere conviventi; In tal caso, per individuare il nucleo può essere necessario presentare più di uno stato famiglia Non rientrano nel nucleo familiare: • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; • i figli maggiorenni anche se studenti; • i figli ed equiparati coniugati; • i familiari all’estero di cittadino straniero di paese non convenzionato (art 2 c.6bis); • i genitori. Reddito familiare È costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare. Nella definizione del suo ammontare ai fini della determinazione dell’assegno spettante, concorrono a formare il reddito familiare:• i redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto); • i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef; • i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; • il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria; • i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%. Viceversa, non concorrono alla formazione del reddito: • il TFR e relative anticipazioni; • le rendite vitalizie INAIL; • le pensioni di guerra; • la CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione; • gli indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Legge n. 210/1992). Periodo di riferimento del reddito e sua composizione I periodi di pagamento degli ANF vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale: • CU; • 730; • Unico. Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda. È da tener presente che ai fini del riconoscimento dell’ANF, questo non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. Come si calcola l’ANF La misura dell’assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare. Al lavoratore l’assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per: • ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato; • ogni settimana (6 giornate), se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro, se operaio e 30 ore, se impiegato; • ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali. In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l’assegno deve essere corrisposto per intero. Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative. L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.
Causa assenza | Durata dell’erogazione ANF |
Infortunio sul lavoro o malattia professionale | Massimo 3 mesi durante il periodo di inabilità temporanea |
Malattia | Per tutto il periodo indennizzato o retribuito fino a un massimo di 6 mesi |
Gravidanza o puerperio | Per tutto il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, previsto dalla legge |
Congedo matrimoniale | Per tutto il periodo retribuito |
Ferie e festività | Per tutto il periodo escluso la domenica |
Permessi e aspettative sindacali e cariche elettive | Per tutto il periodo indennizzato |
Permessi e congedi per assistenza a portatori di handicap | Per la durata dei permessi o del congedo |