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Archivio newsEconomia circolare: procedure semplificate per le autorizzazioni al riciclo dei rifiuti
Con una modifica al Codice dell’ambiente il decreto Semplificazioni ha introdotto nuove disposizioni per promuovere lo sviluppo dell’economia circolare. In particolare, nell’intento di semplificare la disciplina in materia di “End of Waste”, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, è stato previsto il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, dell’ISPRA o dell’ARPA, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il riciclo dei rifiuti e l’eliminazione del controllo successivo del Ministero dell’Ambiente e delle attività ad esso correlate. La reale portata di questa semplificazione ed il suo eventuale impatto positivo dovranno però superare la prova dei fatti, perché ISPRA ed ARPA, che hanno competenze eminentemente tecniche, dovranno dimostrare di essere in grado di entrare in specifiche valutazioni di merito, quali quelle previste Codice dell’ambiente.
Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021) si occupa, al Capo VIII, delle misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare ed il contrasto al dissesto idrogeologico. Il tema dell’economia circolare è diventato, con il passare del tempo, sempre più importante nella nostra società, perché promuove una nuova concezione di economia, che si basa su un modello di produzione e consumo che implica, tra l’altro, la condivisione, il riutilizzo, il riciclo e la riconversione di materiali e beni, in modo da estenderne la durata il più a lungo possibile. Un simile comportamento virtuoso ha quale effetto evidente la riduzione della produzione di rifiuti. In questo ambito si colloca la modifica dell’art. 184-ter del Codice dell’ambiente (che si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto) per effetto dell’art. 34 del decreto Semplificazioni. Modifiche al Codice dell’ambiente In seguito alle modifiche apportate dall’art. 34 del decreto legge, la nuova disciplina della “End of Waste” (art. 184 - ter del D.Lgs. n. 152/2006) è, nei suoi aspetti più significativi, la seguente: Un rifiuto non è più considerato tale, se sia stato sottoposto ad un’operazione di recupero, compreso il riciclaggio, e rispetti degli specifici criteri, da adottare ai sensi delle seguenti condizioni: a) la sostanza e l’oggetto siano destinati a fini specifici; b) esista una domanda o un mercato per essi; c) essi soddisfino i requisiti tecnici per i predetti scopi specifici e rispettino la normativa e gli standards esistenti che si applichino ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute delle persone. Il comma secondo si occupa delle operazioni di recupero, prevedendo che esse possano consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfino i criteri adottati nel rispetto delle condizioni precedenti. Detti criteri, adottati nel rispetto della specifica normativa a cui il comma fa riferimento, possono anche prevedere valori limite per le sostanze inquinanti e tengono presente tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. Al comma terzo si prevede che, in mancanza dei criteri adottati ai sensi del comma secondo, le autorizzazioni in esso menzionate vengano rilasciate o rinnovate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, paragrafo primo, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale competente per territorio (in sintesi, ARPA), che comprendono gli elementi specificamente elencati in questo comma. Sempre in assenza dei sopracitati criteri, si rinvia alla normativa del Ministero dell’Ambiente che viene in questo ambito espressamente richiamata, in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti. Va tenuto presente che le autorità che devono rilasciare le autorizzazioni di cui sopra devono comunicare all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori che abbiano adottato, riesaminato o rinnovato, entro 10 giorni dalla data della loro notifica al soggetto che abbia formulato l’istanza. È previsto che l’ISPRA o l’ARPA competente per territorio possano effettuare dei controlli a campione, sentita l’autorità competente ex comma 3 - bis ed in contraddittorio con l’interessato, sulla conformità delle modalità operative o gestionali degli impianti rispetto all’autorizzazione rilasciata ed alle condizioni previste al comma primo, redigendo un’apposita relazione, qualora ravvisi dei casi di non conformità. È anche contemplato, presso il Ministero dell’Ambiente, un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Da ultimo si segnala il comma 5 - bis, in base al quale un soggetto che utilizzi per la prima volta un materiale che abbia cessato di essere reputato un rifiuto e che non sia stato immesso sul mercato o che immetta un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto dovrà provvedere affinché il suddetto materiale abbia i requisiti pertinenti ai sensi della normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati, fermo restando che le condizioni previste al comma primo dovranno essere soddisfatte prima dell’applicazione della suddetta disciplina. Le innovazioni apportate dall’art. 34 del decreto Semplificazioni Terminato questo breve excursus sull’attuale normativa, è bene esaminare brevemente le innovazioni che ad essa il decreto legge in esame ha apportato. Nell’intento di semplificare la normativa in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto”, è stato previsto il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, dell’ISPRA o dell’ARPA, ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Sono stati, inoltre, abrogati il secondo ed il terzo periodo del comma 3 - ter, il comma 3 - quater ed il comma 3 - quinquies, che disciplinavano il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente nella procedura di controllo. Nelle disciplina previgente, infatti, l’ISPRA o l’ARPA avrebbero dovuto comunicare, entro 15 giorni, al summenzionato Ministero gli esiti della verifica e questo, una volta ricevuta la comunicazione, avrebbe dovuto formulare le proprie conclusioni nei 60 giorni successivi, motivando l’eventuale mancato recepimento delle conclusioni dell’istruttoria, inviandole all’autorità competente per l’avvio di un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti alle conclusioni, pena la revoca dell’autorizzazione. Decorsi 180 giorni dalla sua comunicazione, qualora il procedimento di cui al comma 3 - quater non fosse stato avviato o concluso, Il predetto Ministero poteva sostituirsi all’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti ai sensi del suddetto comma 3 - quater, anche avvalendosi di un “commissario ad acta”. Nelle intenzioni del Governo questo nuovo impianto normativo dovrebbe semplificare la procedura prevista in tema di “end of waste”, che attualmente può richiedere anni per la sua definizione. A livello teorico, con il parere preventivo di ISPRA o ARPA e l’eliminazione del controllo successivo del Ministero del Ministero dell’Ambiente e delle attività ad esso correlate, la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” risulta, almeno a livello procedimentale, semplificata. Considerazioni conclusive La reale portata di questa semplificazione ed il suo eventuale impatto positivo dovranno però superare la prova dei fatti, perché ISPRA ed ARPA, che hanno competenze eminentemente tecniche, dovranno dimostrare di essere in grado di entrare in specifiche valutazioni di merito, quali quelle previste dal comma primo dell’art. 184 - ter del Codice dell’ambiente. Copyright © - Riproduzione riservata